CIGS per crisi e riorganizzazione

Pubblicato il 11 maggio 2016

A seguito dell’entrata in vigore del c.d. Testo Unico degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148/2015), con il Decreto Ministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016 sono stati adottati i criteri per l'approvazione dei programmi di CIGS.

Con circolare n. 6/2016 la Fondazione Studi CdL ha fornito un primo esame della normativa in cui ha analizzato la specifica causale del contratto di solidarietà.

Adesso, con la circolare n. 9 del 10 maggio 2016, la stessa Fondazione ha analizzato le ulteriori causali di crisi e riorganizzazione aziendale soffermandosi su:

Domanda

Sottolinea la Fondazione che la domanda per il ricorso alla CIGS va inoltrata entro sette giorni dalla data di conclusione della consultazione sindacale o dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento.

Alla domanda va allegato l'elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni ed il numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale.

Tale termine era, in precedenza, fissato in 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui aveva avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

La sospensione o riduzione dell'orario concordata all'esito dell'esame congiunto, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data in cui è stata presentata la domanda d'intervento da parte dell'impresa.

Le domande di CIGS per riorganizzazione e ristrutturazione presentate a partire dal 24 settembre 2015 e riferite al primo anno soggiaceranno alla nuova normativa anche se l'accordo sindacale e le sospensioni siano iniziate prima del 24 settembre 2015.

Tuttavia, ricorda la circolare della Fondazione n. 9/2016, il 21 dicembre 2015 il Ministero del Lavoro è intervenuto sul regime transitorio chiarendo che se la consultazione sindacale e l'eventuale riduzione di orario di lavoro si siano verificate prima dell'emanazione del decreto, e se le relative istanze sono state presentate tra l'arco temporale compreso fra il 24.09.2015 ed il 31.10.2015, è ancora operante la previgente normativa.

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