Cigs riconosciuta alle coop sociali se sussiste il requisito del rapporto di lavoro subordinato

Pubblicato il 23 dicembre 2010 L’Unione Nazionale Cooperative Italiane (Unci) si è rivolta al ministero del Lavoro per conoscere il suo parere in merito alla possibilità di applicare la disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria alle imprese cooperative sociali ex legge n. 381/1991.

Con interpello n. 44 del 22 dicembre 2010, il Dicastero ha precisato, in primo luogo, che ai fini dell’applicazione delle disposizioni afferenti la cassa integrazione guadagni straordinaria e la mobilità di cui alla Legge n. 223/1991, alle cooperative sociali, deve risultare essenziale l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la cooperativa.

L’interpello sottolinea, poi, le finalità che devono essere alla base delle suddette cooperative sociali, ribadendo come il loro scopo debba essere il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e che, per tali ragioni, le citate cooperative si distinguono in coop di tipo a) per la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi e di tipo b) per lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate.

Ricordando che la Cigs si può applicare solo alle società che impiegano più di 15 dipendenti negli ultimi 6 mesi e che operano in particolari settori economici (imprese industriali, artigiane, appaltatrici di servizi mensa o ristorazione, commerciali, etc.), il ministero del Lavoro ne deduce che le cooperative sociali di tipo a), costituite per la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi, appartengono ad un settore non rientrante tra quelli sopra indicati e pertanto non sono ammesse alla fruizione dei benefici di cui alla Cigs. Viceversa, Le cooperative di tipo b), invece, qualificandosi in base alla finalità perseguita, possono godere del trattamento integrativo straordinario, concesso per i soci lavoratori subordinati, nell’ipotesi in cui rientrino in uno dei particolari settori economici ammessi al beneficio e qualora sussista il requisito occupazionale richiesto dalla specifica normativa di riferimento.
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