Le dichiarazioni dei redditi 2026, relative al periodo d’imposta 2025, introducono un elemento di forte impatto per il comparto delle locazioni brevi e turistiche: l’obbligo di indicare il Codice identificativo nazionale (CIN). La novità, prevista dalla Legge n. 207/2024, si inserisce in un più ampio sistema di tracciabilità del settore e comporta conseguenze rilevanti sia sotto il profilo dichiarativo sia in termini di possibili controlli.
A differenza della precedente annualità, in cui l’indicazione del codice non aveva carattere stringente, per il 2025 il dato diventa essenziale e deve essere riportato non solo nel modello dichiarativo, ma anche nella Certificazione Unica e nelle comunicazioni relative alle locazioni brevi.
Un breve cenno alle locazioni brevi, che rappresentano una modalità sempre più diffusa di messa a reddito degli immobili abitativi, ma richiedono un’attenta gestione sotto il profilo fiscale e normativo. La disciplina di riferimento, aggiornata alle regole 2025–2026, introduce obblighi stringenti e chiarisce i confini tra attività privata e imprenditoriale, con impatti concreti su tassazione e adempimenti.
La nozione di locazione breve è definita dall’articolo 4 del DL 50/2017 e riguarda contratti di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, anche tramite intermediari o piattaforme online.
Per rientrare nel regime, devono coesistere alcuni requisiti fondamentali:
Sono ammessi esclusivamente servizi accessori essenziali, come pulizia e fornitura di biancheria, mentre ulteriori prestazioni possono determinare l’uscita dal regime.
Differenza tra locazioni brevi e locazioni turistiche
Sebbene nella prassi i due termini vengano spesso sovrapposti, sul piano giuridico esiste una distinzione rilevante. Le locazioni turistiche non sono soggette al limite dei 30 giorni e si configurano come semplici contratti abitativi per finalità di soggiorno.
Le locazioni brevi, invece, costituiscono una categoria fiscale specifica, con regole proprie, soprattutto in presenza di intermediari. Una locazione turistica può rientrare nel regime delle locazioni brevi solo se rispetta tutti i requisiti previsti dalla normativa.
Uno degli aspetti più delicati riguarda la qualificazione dell’attività. La normativa introduce una presunzione di imprenditorialità legata al numero di immobili destinati a locazioni brevi.
In particolare:
Di conseguenza, già dal terzo immobile locato nel 2026 si configura attività d’impresa, con obbligo di partita IVA, adempimenti previdenziali e perdita del regime della cedolare secca.
Regime fiscale: cedolare secca e aliquote applicabili
Le locazioni brevi possono beneficiare della cedolare secca, ma con regole aggiornate. Dal 2024, l’aliquota ordinaria è pari al 26%, con possibilità di applicare il 21% su un solo immobile scelto dal contribuente.
Il meccanismo applicativo prevede quindi:
Elemento centrale della disciplina è il Codice identificativo nazionale (CIN), obbligatorio per gli immobili destinati a locazioni brevi o turistiche.
Il codice deve essere:
L’obbligo è operativo dal 2025, con sanzioni che possono arrivare fino a 8.000 euro in caso di mancata attribuzione e fino a 5.000 euro per omissioni negli annunci.
Il CIN assume rilievo anche ai fini fiscali, dovendo essere riportato nelle dichiarazioni e nella Certificazione Unica.
Un ulteriore aspetto operativo riguarda la Certificazione Unica 2026, per la quale l’Agenzia delle Entrate ha definito modalità e scadenze con apposito provvedimento.
In relazione alle locazioni brevi, la CU deve attestare i corrispettivi relativi a contratti di durata non superiore a 30 giorni. In questo contesto, assume rilievo l’obbligo di indicare il CIN:
L’adempimento è funzionale anche alla corretta elaborazione della dichiarazione precompilata. Per questo motivo, è fondamentale che i sostituti d’imposta verifichino l’esattezza del dato, facendo riferimento alle informazioni presenti nella banca dati delle strutture ricettive (BDSR).
Per quanto riguarda la comunicazione dei dati relativi alle locazioni brevi, è possibile adottare due modalità:
La scelta deve essere coerente per ogni immobile. In caso di modalità aggregata, è necessario compilare anche il campo relativo al numero dei contratti.
Un profilo particolarmente delicato riguarda il coordinamento tra il principio di cassa, adottato nella Certificazione Unica, e la diversa natura dei redditi derivanti da locazioni brevi.
Tali proventi possono infatti essere qualificati come:
Questa distinzione impone un’attenta gestione dei dati, al fine di garantire coerenza tra quanto certificato dal sostituto d’imposta e quanto dichiarato dal contribuente.
L’introduzione del CIN consente all’Amministrazione finanziaria di effettuare verifiche sempre più puntuali attraverso l’incrocio tra i dati identificativi degli immobili e i redditi dichiarati. Il codice, infatti, viene attribuito dal Ministero del Turismo su richiesta del locatore o del gestore ed è associato all’unità immobiliare.
Tuttavia, sul piano sostanziale, possono emergere situazioni in cui l’intestatario del CIN non coincide con il soggetto che percepisce e dichiara il reddito. Si tratta di casistiche frequenti nella pratica operativa.
Tra gli esempi più significativi rientrano:
In queste ipotesi si genera un disallineamento tra il codice identificativo e il soggetto dichiarante, situazione che potrebbe essere oggetto di verifiche di coerenza da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per evitare criticità, diventa centrale valutare la corretta gestione del CIN, anche attraverso eventuali operazioni di aggiornamento o trasferimento.
Le indicazioni del Ministero del Turismo chiariscono che la voltura del CIN è subordinata alle disposizioni regionali o locali. Se la normativa territoriale lo consente, è possibile il subentro nel codice già esistente; diversamente, sarà necessario procedere con la cessazione del vecchio CIN e la richiesta di un nuovo codice.
In alcuni casi, la richiesta di un nuovo CIN non è una scelta, ma un obbligo. Ciò accade, ad esempio, quando cambia la natura del soggetto che esercita l’attività, come nel passaggio da persona fisica a impresa. Tale variazione incide infatti anche sulla classificazione statistica dell’attività, rendendo necessario un nuovo codice identificativo.
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