Le disposizioni contenute nei commi da 4 a 9 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono state oggetto di un’articolata illustrazione nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 16 maggio 2025, che fornisce chiarimenti interpretativi e istruzioni operative ai sostituti d’imposta e ai contribuenti.
Come evidenziato dalla Circolare 4/E del 16 maggio 2025, tali misure introducono un nuovo sistema di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti, distinto dal trattamento integrativo, articolato in due strumenti alternativi:
Secondo quanto chiarito dalla Circolare 4/E del 16 maggio 2025, la somma non imponibile spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione dei pensionati, il cui reddito complessivo non superi 20.000 euro.
La Circolare 4/2025 ribadisce che la somma:
Determinazione dell’importo
Come precisato dalla Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, l’importo è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale variabile, in funzione dell’ammontare del reddito stesso:
Reddito annuale teorico
Un chiarimento centrale fornito dalla Circolare 4/E del 16 maggio 2025 riguarda il criterio del reddito annuale teorico, utilizzato esclusivamente per individuare la percentuale applicabile.
In particolare, in presenza di rapporti di lavoro non annuali:
La Circolare specifica inoltre che, in caso di più rapporti di lavoro, i giorni coincidenti devono essere conteggiati una sola volta.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 16 maggio 2025 chiarisce che, per i contribuenti esclusi dalla somma non imponibile, il legislatore ha previsto una ulteriore detrazione dall’imposta lorda.
La detrazione spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente:
Anche in questo caso, come ribadito dalla Circolare, restano esclusi i pensionati.
Misura della detrazione
Secondo quanto illustrato nella Circolare 4/E del 16 maggio 2025, la detrazione è pari a:
Il beneficio si azzera al superamento della soglia di 40.000 euro.
Capienza dell’imposta
La Circolare 4/2025 sottolinea che la detrazione:
Un aspetto di particolare rilievo, più volte richiamato dalla Circolare 4/E del 16 maggio 2025, riguarda la determinazione del reddito complessivo utile per verificare il diritto ai benefici.
In base ai chiarimenti forniti:
il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
La Circolare 4/2025 evidenzia che il legislatore ha inteso fare riferimento al reddito di riferimento, già utilizzato per la verifica di altri requisiti fiscali.
Come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 16 maggio 2025, il riconoscimento dei benefici avviene:
In sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, il sostituto d’imposta è tenuto a:
La Circolare 4/2025 precisa che, se l’importo da recuperare supera 60 euro, il recupero avviene in dieci rate mensili.
Sempre secondo la Circolare 4/E del 16 maggio 2025, per effetto dell’erogazione della somma non imponibile, il datore di lavoro matura un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione mediante modello F24, secondo le modalità definite dall’Agenzia delle Entrate.
La Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025 chiarisce infine che, nei casi in cui:
la somma non imponibile o la detrazione possono essere recuperate direttamente in dichiarazione dei redditi, nel rispetto dei requisiti sostanziali.
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