Circostanza attenuante anche per chi conduce all'individuazione e al recupero dei proventi del traffico di droga

Pubblicato il 11 settembre 2013 Secondo la Cassazione - sentenza n. 37122 del 10 settembre 2013 – la collaborazione che interrompe la commissione dei reati e quella che conduce a intercettare le risorse dei reati possono essere alternative tra loro, così che anche una solo di esse è in grado, ove ne possieda i requisiti, di integrare la circostanza attenuante di cui all'articolo prevista dall'articolo 73 del Dpr 309/1990, il testo unico sulla droga.

Ne consegue che la riduzione dalla metà a due terzi prevista per chi aiuta l'autorità giudiziaria in corso di commissione dei reati è applicabile anche in caso di “contributo dell'autore o coautore del reato che conduce all'individuazione e al recupero di denaro e altri beni che costituiscono strumento o provento del traffico di droga e siano stati occultati o reinvestiti, allorché tale condotta costituisca un significativo contributo a privare gli autori del reato dei mezzi che renderebbero possibile la prosecuzione o ripresa dell'attività illecita oppure dei vantaggi patrimoniali illecitamente conseguiti e dissimulati”.
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