Cirio Bond, ora pagano le banche

Pubblicato il 20 febbraio 2009

Il Tribunale di Milano, con decisione dello scorso 9 gennaio 2009, si è pronunciata in una causa (R.G.: 45058/05) intentata da due risparmiatori contro una banca italiana coinvolta nella vicenda Cirio. I risparmiatori si erano rivolti al giudice di merito per chiedere, nell'ordine, la nullità, l'invalidità, e l'inefficacia dell'operazione di investimento in titolo della Cirio holding Sa 6,25% da loro effettuata per un controvalore di euro 50.482,44. In base alla ricostruzione dei fatti, i giudici hanno evidenziato che la vendita dei titolo nella fase c.d. grey market, aveva costituito un indubbio vantaggio per l'intermediario che doveva liberarsi della giacenza titoli appena acquistata. Il Tribunale milanese ha ritenuto che il rimedio più corretto, in questi casi, sia la nullità del contratto d'investimento, come naturale conseguenza dell'accertato inadempimento della banca convenuta agli obblighi informativi sul punto del conflitto d'interessi esistente. Irrilevante l'indagine sul nesso causale fra inadempimento e danno perché il divieto legale a carico dell'intermediario di compiere operazioni in difetto di informazioni e di successiva autorizzazione del cliente “opera sul semplice presupposto della presenza di un interesse in conflitto ed indipendentemente dall'incidenza dell'interesse sulla condotta dell'intermediario o sui termini dell'operazione”.

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