Citazione in appello Al legale via Pec

Pubblicato il 28 febbraio 2017

Il divieto d’uso della posta elettronica certificata quale strumento di partecipazione agli atti processuali – come dettato dalla Legge n. 221/2012, di conversione del D.l. n. 179/2012 – è prescritto esclusivamente per gli atti che debbano essere personalmente e direttamente notificati all'imputato.

Non anche per quelli – come verificatosi nel caso di specie, di avviso di citazione dinanzi alla Corte d’Appello – che, sia pure indirizzati all'imputato e finalizzati a portare quest’ultimo a conoscenza di qualcosa, debbano essere notificati presso il suo difensore in qualità di domiciliatario.

E’ quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 9357 del 27 febbraio 2017, respingendo il ricorso di un imputato per reati sessuali, che aveva dedotto la nullità del giudizio di appello in quanto celebrato in assenza di regolare vocatio in iudicium dell’imputato medesimo (stante la presunta nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, eseguita presso lo studio del difensore, nominato a mezzo Pec).

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consulenti del lavoro: in scadenza la seconda rata contributiva all'ENPACL

20/06/2025

Controllo digitale sul lavoro: rischi e sfide del monitoraggio

20/06/2025

Bando Isi 2024: concluso click day del 19 giugno

20/06/2025

Tessere di identificazione dei lavoratori per rafforzare la sicurezza sul lavoro

20/06/2025

Bonus edilizi, la prima casa è agevolata

20/06/2025

Revoca delle dimissioni: iter, tempistiche e obblighi

20/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy