Citazione in appello Al legale via Pec

Pubblicato il 28 febbraio 2017

Il divieto d’uso della posta elettronica certificata quale strumento di partecipazione agli atti processuali – come dettato dalla Legge n. 221/2012, di conversione del D.l. n. 179/2012 – è prescritto esclusivamente per gli atti che debbano essere personalmente e direttamente notificati all'imputato.

Non anche per quelli – come verificatosi nel caso di specie, di avviso di citazione dinanzi alla Corte d’Appello – che, sia pure indirizzati all'imputato e finalizzati a portare quest’ultimo a conoscenza di qualcosa, debbano essere notificati presso il suo difensore in qualità di domiciliatario.

E’ quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 9357 del 27 febbraio 2017, respingendo il ricorso di un imputato per reati sessuali, che aveva dedotto la nullità del giudizio di appello in quanto celebrato in assenza di regolare vocatio in iudicium dell’imputato medesimo (stante la presunta nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, eseguita presso lo studio del difensore, nominato a mezzo Pec).

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassa Forense, ecco i bandi 2026: requisiti, scadenze e novità

30/04/2026

Validità dei seminari per aggiornamento RSPP: chiarimenti dal Ministero

30/04/2026

Decreto Lavoro 2026: isopensione con anticipo a 7 anni fino al 2029

30/04/2026

CCNL Vetro industria. Tabelle retributive rinnovo 2026-2028

30/04/2026

Precompilata 2026, dichiarazione online con dati CU aggiornati

30/04/2026

Superbonus, chiarimenti sulla detraibilità delle spese del general contractor

30/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy