Nel caso in cui un’azione di classe venga dichiarata inammissibile è possibile che venga poi proposta altra azione di classe da parte di soggetti diversi di quelli per i quali è intervenuta la dichiarazione di inammissibilità medesima.
Così, una volta che la nuova azione di classe dovesse essere dichiarata ammissibile, si riapre la possibilità, per chi fosse stato raggiunto da una dichiarazione di inammissibilità e non abbia, dopo detta dichiarazione, proposto domanda risarcitoria individuale, di aderire alla nuova azione di classe nel termine indicato dal tribunale, ai sensi del comma 9 dell’articolo 140-bis del Decreto legislativo n. 206/2005.
Lo sottolineano i giudici di legittimità a Sezioni unite civili nel testo della sentenza n. 2610 del 1° febbraio 2017.
Nella medesima decisione è stato altresì evidenziato che, qualora l’azione di classe sia finalizzata ad ottenere la tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe e non anche di un interesse collettivo, l’eventuale ordinanza di inammissibilità adottata dalla Corte d’appello, in sede di reclamo, non è impugnabile con il ricorso ex articolo 111, comma 7 della Costituzione per violazione di legge.
Questo in quanto il medesimo diritto è tutelabile attraverso l’azione individuale volta ad ottenere il risarcimento del danno e la dichiarazione di inammissibilità preclude sì la riproposizione dell’azione da parte dei medesimi soggetti, ma non ad opera di chi non abbia aderito all’azione oggetto di quella declaratoria.
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