Class action: niente legittimazione processuale multipla

Pubblicato il 22 aprile 2011 Il Tribunale di Torino, con ordinanza depositata lo scorso 7 aprile, ha dichiarato inammissibile l'azione collettiva presentata da un'associazione di consumatori, unitamente ad uno stesso di questi ultimi, avverso la Banca Popolare di Novara al fine di accertare delle pratiche commerciali poste asseritamente in essere.

Secondo i giudici di merito, la previsione di cui al primo comma dell'articolo 140 bis del Codice del consumo, secondo cui ciascun componente di classe può agire anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, va inteso "nel senso della possibilità di conferire ad associazioni di consumatori il mandato ad agire per conto del componente della classe, ma non anche di attribuire a tali associazioni una legittimazione ulteriore che consenta di fare loro valere nel medesimo giudizio lo stesso diritto già esercitato dal mandante".

Tale inciso, cioè, non può essere inteso nel senso che era stato implicitamente prospettato dagli attori e cioè di attribuire al titolare del diritto una legittimazione processuale multipla, giacché l'introduzione di una siffatta legittimazione multipla non è rinvenibile nella norma.

Per i giudici torinesi, dunque, ne consegue, avendo il consumatore agito anche direttamente e non avendo optato per una delle due azioni, “il difetto di legittimazione processuale dell'associazione per essere il diritto della stessa esercitato mediante l'azione di classe, stato esercitato anche dal titolare dello stesso”.
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