Class action non retroattiva

Pubblicato il 21 marzo 2008 In vista del fatto che dal prossimo 29 giugno la “class action” diventerà operativa, l’Area Fiscalità, Finanza e Diritto d’impresa di Confindustria ha rilasciato una circolare – la n. 19033 – nella quale si fornisce una interpretazione della normativa inserita nell’ultima manovra Finanziaria. Il documento parte da una ricognizione dell’ambito soggettivo dell’azione collettiva e ricorda il fatto che la sua collocazione all’interno del Codice del consumo ha come conseguenza quella di permettere un utilizzo della class action solo come strumento utile per tutelare consumatori e utenti. L’azione di risarcimento non potrà, invece, essere utilizzata per i rapporti professionali, per esempio tra i professionisti, tra le imprese. La class action è da escludere, per esempio, nei rapporti tra società e azionisti; analogamente, essa non è utilizzabile quando una pluralità di imprese, organizzate in forma non individuale, siano state danneggiate da una medesima condotta illecita, oppure nel caso in cui più imprenditori individuali siano stati danneggiati nello svolgimento della loro caratteristica attività d’impresa (rapporto con i fornitori). L’azione collettiva potrà, al contrario, essere utilizzata tutte le volte che, nell’ambito di un rapporto di acquisto e consumo, viene danneggiata una pluralità di consumatori e utenti. In quest’ambito non rientrerebbero – secondo le tesi più restrettive citate dalla circolare – i danni per i disastri ambientali o ecologici provocati dall’attività d’impresa, estranei a un rapporto di acquisto o consumo. L’Azione è proponibile nei confronti di imprese pubbliche e della pubblica amministrazione.
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