Clausola compromissoria nulla per arbitri di parte. Notaio sanzionabile

Pubblicato il 10 dicembre 2010 Una sentenza del 9 dicembre 2010, la numero 24867, emessa dalla Cassazione, stabilisce che la clausola compromissoria inserita in atti societari che preveda il deferimento delle eventuali controversie al giudizio di arbitri nominati anche dalle parti è nulla. Se il notaio ha rogato un atto nel quale è inserita una siffatta clausola, va dunque soggetto a sanzione disciplinare.

D’altra parte, il dettato testuale della norma “costituisce una formulazione inequivoca, tale da non consentire diverse interpretazioni”. Dispone infatti il primo comma dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 5/2003 (“Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie”) che gli atti costitutivi delle società “possono”, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune o di tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Il secondo comma della norma stabilisce che la clausola compromissoria deve prevedere “in ogni caso, a pena di nullità” il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.
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