Cndcec. Regolamento per certificatori TCF: al via l'iscrizione

Pubblicato il 10 luglio 2025

Il Consiglio Nazionale, durante la seduta del 25 giugno 2025, ha approvato, ai sensi del Decreto interministeriale n. 212 del 12 novembre 2024, il Regolamento che stabilisce le modalità operative dell’Elenco dedicato agli iscritti nella Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, abilitati a certificare il sistema integrato per la rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework – TCF).

Sul punto è stata diffusa l’informativa n. 106 del 9 luglio 2025.

Con tale approvazione ha inizio il processo di rilascio dell’abilitazione per svolgere l’attività di certificazione del suddetto sistema e, conseguentemente, la costituzione dell’Elenco stesso.

Si legge nell’informativa 106/2025 che è possibile da subito inoltrare la richiesta di iscrizione nell’Elenco per i professionisti iscritti da almeno cinque anni nella Sezione A dell’Albo, che rispettino i requisiti di onorabilità previsti all’art. 2, comma 1, del D.M. 212/2024, e che possiedano anche i requisiti di esperienza professionale che permettono di essere totalmente esonerati dalla frequenza dei percorsi formativi abilitanti, come previsto dal Protocollo d’intesa firmato l’11 aprile 2025 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dal Consiglio Nazionale Forense, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, e dall’Agenzia delle Entrate.

A partire da settembre 2025 prenderanno il via i corsi di formazione abilitanti, al termine dei quali anche gli altri colleghi, iscritti da almeno cinque anni nella Sezione A dell’Albo e in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità indicati nel Protocollo, potranno richiedere l’iscrizione all’Elenco.

Elenco dei Certificatori TCF: criteri e modalità di iscrizione

Per essere inclusi nell’Elenco dei professionisti abilitati alla certificazione del Tax Control Framework (TCF), si legge nel regolamento del 9 luglio 2025, è necessario presentare apposita istanza, dimostrando il possesso di specifici requisiti.

Tra questi, è richiesta una certa anzianità di iscrizione alla sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché il rispetto dei criteri di onorabilità e competenza indicati agli articoli 1, comma 2, e 2 del Decreto Interministeriale.

Modalità e contenuti della domanda

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili definisce il modello standard della domanda di iscrizione e ne stabilisce le modalità di verifica, specificando anche i documenti e le informazioni da allegare.

Il professionista interessato deve trasmettere al CNDCEC la domanda compilata secondo il modello ufficiale, accompagnata da:

Invio della domanda

La richiesta, completa degli allegati e sottoscritta con firma digitale, va inviata al CNDCEC tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo ufficiale dedicato.

Il Consiglio Nazionale procederà a verificare la sussistenza dei requisiti e potrà effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall’articolo 71 del DPR n. 445/2000.

Valutazione da parte della Commissione

Tutte le verifiche effettuate saranno sottoposte all’esame della Commissione paritetica di valutazione prevista dal regolamento. Questa esprimerà un parere non vincolante sull’accoglimento o meno della domanda.

Procedura per la domanda di iscrizione all’elenco dei certificatori TCF

Il regolamento stabilisce che la procedura di iscrizione all’Elenco dei certificatori del Tax Control Framework deve concludersi entro un massimo di novanta giorni dalla ricezione della domanda. In alcuni casi specifici, tale termine può essere esteso fino a centoventi giorni.

Integrazione della domanda

Se la documentazione inviata risulta incompleta, il CNDCEC può chiedere un’integrazione una sola volta, entro trenta giorni dalla ricezione iniziale della richiesta. In questo caso, viene concesso al richiedente un periodo minimo di quindici giorni per trasmettere i documenti mancanti.

La richiesta di integrazione sospende il conteggio del termine per la conclusione del procedimento. Il conteggio riprenderà dal giorno in cui la documentazione integrativa viene ricevuta. Se il richiedente non invia quanto richiesto, la domanda sarà considerata come ritirata.

Obblighi di comunicazione per gli iscritti

Una volta inseriti nell’elenco, i professionisti sono tenuti a informare tempestivamente il CNDCEC, entro trenta giorni da quando ne vengono a conoscenza, dei seguenti eventi:

Modalità di invio delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni, comprese le richieste di integrazione e le segnalazioni obbligatorie, devono essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo ufficiale fornito dal CNDCEC.

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