Cndcec. Chiarimenti su rilascio del certificato di compiuto tirocinio

Pubblicato il 04 ottobre 2012 Alla luce della lettera che il Ministero dell’Università ha inviato ai rettori in data 27 settembre 2012, avente ad oggetto la durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate (Dl n. 1/2012), il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con nota informativa n. 75/2012 del 3 ottobre, ha dato indicazioni ai consigli territoriali sul rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

Con riferimento al tirocinio contestuale agli studi, il Muir aveva specificato che è comunque necessario che un anno di tirocinio venga svolto dopo il conseguimento della laurea.

Ora, il Cndcec fa una ulteriore precisazione e con riferimento al tirocinio contestuale agli studi chiarisce quanto segue.

“Ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio non è sufficiente il mero compimento dei 18 mesi ma è altresì necessario: che sia stata conseguita la laurea specialistica o magistrale; che dopo il conseguimento della laurea sia stato compiuto un anno di tirocinio”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondo di Tesoreria INPS: nuovo criterio dinamico dal 2026 solo per le aziende già attive

28/01/2026

Operatori subacquei e iperbarici: sorveglianza sanitaria obbligatoria e libretto personale informatico

28/01/2026

Fatture elettroniche, attivo il servizio di integrazione del CUP

28/01/2026

Gruppi di acquisto solidali: attività fuori campo Iva. Criteri

28/01/2026

Agevolazioni auto per disabili: quando l’omologa non è sufficiente

28/01/2026

CCNL Autostrade Anas - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

28/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy