Cndcec. Chiarimenti su rilascio del certificato di compiuto tirocinio

Pubblicato il 04 ottobre 2012 Alla luce della lettera che il Ministero dell’Università ha inviato ai rettori in data 27 settembre 2012, avente ad oggetto la durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate (Dl n. 1/2012), il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con nota informativa n. 75/2012 del 3 ottobre, ha dato indicazioni ai consigli territoriali sul rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

Con riferimento al tirocinio contestuale agli studi, il Muir aveva specificato che è comunque necessario che un anno di tirocinio venga svolto dopo il conseguimento della laurea.

Ora, il Cndcec fa una ulteriore precisazione e con riferimento al tirocinio contestuale agli studi chiarisce quanto segue.

“Ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio non è sufficiente il mero compimento dei 18 mesi ma è altresì necessario: che sia stata conseguita la laurea specialistica o magistrale; che dopo il conseguimento della laurea sia stato compiuto un anno di tirocinio”.
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