CNDCEC, divieto di cancellazione dall’Albo in pendenza di procedimento disciplinare

Pubblicato il 02 maggio 2023

Con il pronto ordini n. 46 del 28 aprile 2023, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) risponde al quesito pervenuto dall’Ordine di Parma del 29 marzo 2023, n. 5075, in merito alla richiesta di cancellazione di un iscritto in pendenza di procedimento disciplinare.

Nello specifico, a seguito dei controlli effettuati in merito alla sussistenza dei requisiti ex art. 36 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, l’iscritto:

Pertanto, vengono meno i presupposti per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo.

Nonostante il CNDCEC abbia più volte ribadito l’impossibilità della cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare, l’Ordine di Parma ha richiesto se è comunque possibile procedere con la cancellazione.

Divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare

L’articolo 38 del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139, dispone che non è ammesso il trasferimento dell’iscrizione da un albo all’altro qualora il richiedente sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della professione.

Il trasferimento è un procedimento complesso che prevede una procedura di iscrizione nell’albo di destinazione ed una procedura di cancellazione dall’albo di provenienza.

Pertanto, è evidente che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall’albo.

Quanto affermato vale anche nell’ipotesi in cui non sia stata presentata all’Ordine istanza di trasferimento o cancellazione ma sia l’Ordine - nell’esercizio della propria attività di tenuta e revisione dell’albo - ad avere accertato il venir meno della residenza o del domicilio professionale nell’ambito del circondario di propria competenza territoriale.

Il CNDCEC ha chiarito che l’iscritto (nei confronti del quale è stato aperto il procedimento disciplinare e tenuto conto, altresì, della contestuale pendenza di procedimento penale a suo carico, che ha comportato la sospensione del procedimento disciplinare), nonostante abbia trasferito la propria residenza all’estero e anche considerando il mancato possesso del domicilio professionale, non potrà essere cancellato dall’albo fino al termine del procedimento disciplinare/penale.

Si rammenta, inoltre, il principio dell’impossibilità di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare pendente di cui all’art. 5, comma 8, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, il quale stabilisce che “L’iscritto all’Albo, all’Elenco Speciale o al Registro del Tirocinio non può richiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti; la domanda resta sospesa fino al termine del procedimento disciplinare”.

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