Cndcec, esclusa l'incompatibilità per il professionista accomandatario di Sapa

Pubblicato il 24 settembre 2015

Porta la data del 16 settembre 2015 il Pronto Ordine (141/2015) del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con il quale si è risposto ad uno specifico quesito sollevato dall'Ordine Nazionale di Firenze, circa l'incompatibilità di cui all'articolo 4 del Dlgs 139/2005 nel caso in cui il professionista, accomandatario di Sapa, rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.

Si ricorda che il suddetto richiamo normativo dispone, infatti, proprio l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e l'esercizio di attività d'impresa qualora questa sia esercitata per conto proprio, in nome proprio o altrui. Data tale premessa dovrebbe ricondursi in tale casistica anche l'assunzione della qualifica di socio accomandatario di Sapa.

Tuttavia, il Cndcec, inquadrando la fattispecie esaminata alla luce di due circostanze ben precise (l'attività di amministratore è svolta in virtù dell'assunzione di uno specifico incarico professionale ed, inoltre, l'oggetto sociale della società amministrata riguarda esclusivamente l'attività di gestione immobiliare e mobiliare), esclude l'incompatibilità suddetta ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del citato decreto legislativo.

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