CNDCEC, i crediti conseguiti in FAD non sono validi ai fini dell’obbligo formativo

Pubblicato il 01 febbraio 2022

In seguito alla richiesta del 17 gennaio 2022, il Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il pronto ordini 31 gennaio 2022, n. 15, comunica che i corsi seguiti sul portale FAD del MEF dagli iscritti, anche iscritti al registro dei Revisori contabili, non sono validi ai fini della regolarizzazione dell’obbligo formativo per gli anni 2017, 2018 e 2019.

Pertanto – ai fini dell’aggiornamento della posizione degli iscritti all’Albo - il MEF non trasmetterà i predetti crediti formativi al CNDCEC.

Inizialmente la regolarizzazione dei debiti formativi degli anni 2017, 2018 e 2019, doveva avvenire entro e non oltre il 17 gennaio 2022.

Tuttavia, tenendo conto di alcune interruzioni tecniche che hanno interessato la piattaforma informatica dedicata, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare 17 gennaio 2022, n. 3, ha comunicato che il predetto termine è stato prorogato al 17 febbraio 2022.

Al fine di regolarizzare il debito formativo, l’iscritto al registro dovrà maturare complessivamente 60 crediti formativi, di cui almeno 30 caratterizzanti a condizione che siano imputati a uno qualsiasi dei tre anni considerati.

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