Commercialisti non esercenti la professione? Obbligo formativo se revisori legali

Pubblicato il 03 giugno 2022

Con il Pronto Ordini, 30 maggio 2022, n. 68, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisce chiarimenti in merito al quesito pervenuto lo scorso 8 marzo, relativo all’obbligo formativo dei soggetti non esercenti la professione nel caso di assunzione di incarico di revisione legale.

Si rammenta che l’obbligo per la formazione professionale continua è previsto per tutti gli iscritti all’Albo, ad eccezione di coloro che non esercitano neppure occasionalmente la professione.

Invero, ai fini del riconoscimento dell’esonero, i soggetti beneficiari dovranno dichiarare all’Ordine di appartenenza di:

L’esonero dall’obbligo formativo sarà riconosciuto esclusivamente ai soggetti che presentano le tre condizioni sopraindicate.

Nel caso specifico, il soggetto non esercente – seppur occasionalmente – assume incarichi di revisione legale, ed esercita una specifica funzione che rientra nella professione di dottore commercialista e per tale ragione non può essere esonerato dall’obbligo formativo.

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Riforma disabilità: al via la seconda fase di sperimentazione

29/09/2025

Straordinario festivo: basta l’autorizzazione implicita

29/09/2025

Vendita di biglietti online e identificazione degli utenti, nuove regole Entrate

29/09/2025

Bonus Elettrodomestici 2025: cos’è, come funziona, requisiti e importi

29/09/2025

Conto Termico 3.0 in G.U: come funziona, chi accede, cosa finanzia

29/09/2025

Prestazione Universale Inps: ratei non riscossi in caso di decesso

29/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy