Cndcec, precisazioni su scudo fiscale e antiriciclaggio

Pubblicato il 27 novembre 2009

Il Gruppo di lavoro sull’antiriciclaggio del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha diffuso, in data 26 novembre 2009, un documento dal titolo “Scudo fiscale, disciplina antiriciclaggio e adempimenti dei professionisti”.

Nel documento si individuano gli obblighi antiriciclaggio in caso di emersione di attività detenute all’estero, sottolineando che, attraverso l’impropria tecnica del rinvio normativo, vengono richiamati i soli intermediari, mentre ora la normativa si riferisce anche ai professionisti (art. 12, D.Lgs. n. 231/2007). Sono, poi, sciolti i dubbi anche “sull’estensibilità dell’estinzione del reato a favore di coloro che hanno concorso al reato tributario, per esempio i consulenti”.

Nello specifico, i Commercialisti evidenziano come l’obbligo dei professionisti che vengono contattati per l’emersione - previsto con il decreto n. 78/2009 sullo scudo-ter - di fare le dovute verifiche, di registrare i dati dei contribuenti scudati e di conservarli appaia del tutto “fuori luogo” dato che questi “sono adempimenti già assolti dall’intermediario”; inoltre, gli stessi “non possono essere in nessun caso strumentali all’individuazione di un’operazione della quale la legge non richiede più segnalazione”. Infine, si ribadisce che l’obbligo di segnalare le operazioni sospette scompare se i fondi “scudati” provengono da reati per i quali il legislatore ha previsto l’estinzione con l’emersione.

Il problema più grande per i professionisti sorge nel momento in cui il cliente decide di non aderire più allo scudo fiscale. In tal caso, la segnalazione antiriciclaggio andrebbe fatta, ma a quel punto il professionista non è più in grado di verificare la realizzazione dell’emersione, perché il cliente si è rivolto ad un intermediario. Pertanto, “in capo ai professionisti difficilmente potrà ravvisarsi una violazione delle norme in tema di segnalazione di operazioni sospette”.

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