Cndcec, quota annuale all’Ordine per chiusura partita Iva

Pubblicato il 17 marzo 2023

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con il pronto ordini n. 33/2023 del 16 marzo, fornisce chiarimenti in merito alla procedura da seguire nel caso in cui l’iscritto chiuda la partita IVA al 31 dicembre di un determinato anno e presenti domanda di cancellazione nel mese di gennaio dell’anno successivo.

Nello specifico, il consiglio dell’Ordine territoriale di Bari aveva chiesto se la domanda di cancellazione potesse essere accolta con efficacia retroattiva alla data di cessazione attività e se il Consiglio dell’Ordine, nel rispetto della sua autonomia organizzativa, potesse deliberare un termine (ad es. 20 gennaio dell’anno successivo) entro cui l’iscritto che cessa l’attività al 31 dicembre dell’anno precedente debba presentare domanda di cancellazione per non essere assoggettato al pagamento della quota annuale di iscrizione.

Contributo annuale dovuto all’Ordine

Il Cndcec, in primo luogo, ricorda che il contributo annuale di cui all’art. 12 comma 1 lett. p) dell’Ordinamento professionale è dovuto da tutti coloro che alla data del 1° gennaio di ciascun anno risultano iscritti nell’Albo o nell’elenco speciale.

Il pagamento della quota associativa all’Ordine è, quindi, dovuta per il solo fatto di essere iscritti nell’Albo o nell’elenco speciale.

L’obbligo di pagamento della quota non è in alcun modo legato al possesso di partita IVA che, d’altronde, non rientra tra i requisiti di iscrizione nell’Albo.

ATTENZIONE: Nonostante il nome “contributo”, la quota dovuta dall’iscritto ha natura di tassa e l’importo non è commisurato al costo dei servizi resi o al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio, come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità.

Pertanto, una volta maturato l’obbligo contributivo, anche in caso di cancellazione in corso d’anno il Consiglio ha il diritto ad esigere la quota per intero.

NOTA BENE: Inoltre, visto che l’ordinamento professionale attribuisce una potestà impositiva all’Ordine, il Consiglio - nell’ambito della propria potestà regolamentare – ha facoltà di individuare e prevedere criteri e parametri sulla base dei quali eventualmente calcolare, in misura ridotta rispetto all’intero, la quota dovuta dal professionista che si cancella in corso d’anno.

Delibera di cancellazione, decorrenza effetti

Il Consiglio nazionale, come già affermato in merito alla decorrenza degli effetti della delibera di cancellazione, ritiene che questi operano a partire dal momento dell’assunzione della delibera da parte del Consiglio dell’Ordine in base al principio generale del diritto amministrativo per cui, salva diversa previsione di legge, gli effetti tipici di una sequenza procedimentale decorrono dal momento del suo perfezionamento, in questo caso dalla data di adozione della delibera.

Esiste però la possibilità di una deroga nel caso in cui si è in presenza di provvedimenti positivi per il destinatario, rispetto ai quali la posizione giuridica soggettiva dell'istante assume carattere pretensivo.

ATTENZIONE: Infatti, se dalla cancellazione deriva un effetto favorevole per l’interessato, l’amministrazione può disporre la retroattività degli effetti del provvedimento di cancellazione.

Conclude così il PO n. 33/2023 che la scelta di modulare gli effetti della cancellazione sulla base della ponderazione degli interessi coinvolti nelle singole fattispecie dovrà essere operata dall’Ordine in base alla propria autonomia organizzativa e gestionale, tenendo in ogni caso in considerazione che gli effetti della cancellazione possono retroagire al massimo alla data di presentazione della richiesta di cancellazione all’Ordine.

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