Cndcec, Stp senza la partecipazione dei trust

Pubblicato il 26 aprile 2019

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con la nota (prot. n. PO 153/2018) del 29 marzo 2019, affronta la questione della partecipazione ad una Società tra professionisti (Stp) per mezzo di una società fiduciaria ovvero per mezzo di un trust o per interposta persona.

Il chiarimento si è reso necessario in quanto il Consiglio nazionale ha sottolineato che la legislazione italiana (Legge n. 183/2011 e Dm n. 34/2013) nulla dice sul tema, diversamente da quanto accade, invece, nel caso delle società tra avvocati (Sta).

L’articolo 4-bis, comma 1 della legge 247/2012, infatti, dispone espressamente che: “è vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona” rilevando uno degli inspiegabili disallineamenti tra la normativa in tema di Stp e quella in tema di Sta.

Un trust non può partecipare ad una Stp

Il Consiglio nazionale nel rispondere al quesito se una Stp possa essere partecipata da una persona fisica nella sua qualità di trustee (che interviene nella sottoscrizione del capitale in nome e per conto di un trust), ribadisce che soci della Stp possono essere solo le persone fisiche o soggetti societari, restringendo il campo esclusivamente alla partecipazione di altre società che a loro volta non siano Stp.

Ciò è confermato dall’articolo 6, comma 4 del Dm 34/2013 (attuativo della legge 183/2011, istitutiva delle Stp) quando precisa che la verifica dei requisiti di onorabilità richiesti in capo ai soci non professionisti di Stp debba essere effettuata, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche, in capo ai “legali rappresentanti e agli amministratori delle società”.

Secondo il Cndcec, è evidente che il legislatore abbia voluto, con tale espressione normativa, consentire la partecipazione nella Stp solo “a soggetti che possano distinguersi agevolmente dai propri amministratori, che siano dotati di una certa soggettività e autonomia giuridica e che possano essere adeguatamente e agevolmente individuati nell’ambito della compagine della società tra professionisti”.

Come è noto, il trust non ha autonomia né soggettività giuridica, pertanto un trust non può partecipare ad una Stp.

Ai fini di tale conclusione, il Consiglio ritiene opportuno richiamare quanto disposto dall’articolo 4-bis della Legge n. 247/2012 dedicato all’esercizio della professione in forma societaria, che vieta espressamente la partecipazione societaria tramite trust nelle società tra avvocati. 

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