Cndcec su ristrutturazione del debito alla luce del nuovo Oic 19. Aspetti contabili

Pubblicato il 20 dicembre 2018

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo OIC 19”, con il quale si esamina una disciplina contabile che ha subito sostanziali modifiche, non solo a seguito dell’implementazione del Dlgs n. 139/2015, ma anche con la pubblicazione dei nuovi principi contabili nazionali e, in particolare, dell’OIC 19 “Debiti”.

Obiettivo del Cndcec è stato quello di fornire un supporto agli iscritti nella rappresentazione contabile di operazioni che abbiano rilevanza nella prospettiva professionale.

Ristrutturazione del debito e problematiche correlate

Il documento riporta la sintesi dell'analisi condotta dai commercialisti su una serie di tematiche e problematiche tipiche e ricorrenti nelle operazioni di ristrutturazione del debito, partendo dal trattamento contabile da riservare ai costi di ristrutturazione nel periodo antecedente all'efficacia dell'accordo, fino al trattamento contabile dei costi di ristrutturazione per il periodo successivo alla definizione dell'accordo, sia per le società che applicano il costo ammortizzato che per quelle che non lo applicano.

Nello specifico, si vuole fornire una visione applicativa di matrice professionale del principio Oic 19-Debiti (nella sua ultima versione), alla luce delle esperienze professionali raccolte dai commercialisti stessi.

La ristrutturazione del debito può riguardare:

Il momento da cui decorrono gli effetti dell’accordo si differenzia in base alla tipologia dello stesso:

I dottori commercialisti precisano che l’ambito di applicazione dell’Oic 19, non si può limitare alle operazioni di ristrutturazioni considerate normali, ma si estende anche ai singoli accordi tra debitore (società) e creditori (banche).

L’Oic 19 prevede il trattamento dei costi collegati alle operazioni di ristrutturazione, che comprendono spese legali e notarili, compensi professionali dei soggetti incaricati della predisposizione del piano, dei professionisti incaricati dell’attestazione della validità del piano e dell’attività di due diligence.

Tuttavia, lo stesso principio contabile non indica i parametri quantitativi per individuare possibili elementi di differenziazione fra “modifiche sostanziali” e “non sostanziali”, come invece avviene nell’Ifrs 9.

Nel loro documento, i commercialisti evidenziano come sia chiaro che gli oneri di ristrutturazione siano da considerarsi, ai fini del trattamento contabile delle operazioni di ristrutturazione, come “costi di transazione”, in quanto “direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria”.

E’ fondamentale, dunque, constatare se l’operazione generi o meno una modifica sostanziale, dal momento che i costi di ristrutturazione devono essere contabilizzati differentemente a seconda che l’operazione di ristrutturazione generi una modifica sostanziale o no.

Al riguardo, il Cndcec sottolinea che “nella pratica normalmente si verifica che le variazioni del debito per sorte capitale comportano cambiamenti sostanziali”. Inoltre, “la distinzione fra sostanziale e non sostanziale deve essere esaminata in relazione alle conseguenze che essa provoca sul conto economico”.

Pertanto, ne consegue che:

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