Cndcec Via libera alla digitalizzazione del libretto del tirocinio

Pubblicato il 29 novembre 2017

Il Cndcec, con Pronto Ordine n. 234/2017 del 27 novembre, risponde ad un quesito sollevato dall'Ordine di Padova circa il progetto di digitalizzazione del libretto del tirocinio, da realizzarsi attraverso la dematerializzazione del documento e l'utilizzo delle firme digitali da parte dei soggetti chiamati in causa: tirocinante, domus, segretario, presidente. Lo stesso Ordine prevede, a tal fine, di fornire ai tirocinanti un dispositivo di firma digitale ed un indirizzo PEC.

Il Cndcec – osservando come tutte le PA sono chiamate a sviluppare processi di digitalizzazione, grazie ad una vera e propria riorganizzazione strutturale e gestionale, finalizzata a semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, le modalità di accesso e presentazione delle istanze – ritiene che la scelta dell'Ordine suddetto di dematerializzare il libretto del tirocinio e la gestione della sua formazione progressiva, appare coerente non solo con l'impostazione generale, ma anche con le prescrizioni del CAD in materia di formazione dei documenti originali con modalità informatiche.

Libretto digitale del tirocinio valido se rispettate le regole del documento digitale

Nel PO n. 234/2017, quindi, il Cndcec riconosce che non vi sono dubbi sulla validità giuridica del libretto in formato digitale, nel caso in cui vengano adottate tutte le misure conformi alle regole tecniche in materia di formazione, gestione e sottoscrizione del documento digitale.

Ciò, appare in linea con la politica adottata ormai da tempo dell’AGID (Agenda digitale italiana), che sostiene la digitalizzazione dei documenti, per la riduzione della spesa pubblica e per il miglioramento dell’efficienza dell’azione amministrativa.

Il libretto del tirocinio, quindi, verrebbe formato direttamente con modalità elettroniche e sottoscritto con firma digitale nel pieno rispetto delle regole tecniche previste dall'articolo 20 del CAD; esso assume l'efficacia della scrittura privata e fa piena prova fino a querela di falso delle informazioni in esso contenute. Quindi, se debitamente sottoscritto da tutti i soggetti interessati, con firma digitale, trasmesso via PEC, protocollato e conservato a norma di legge, risulta valido a tutti gli effetti e costituisce informazione primaria e originaria anche in caso di trasferimento del tirocinante ad altro Ordine.

Se l'Ordine, invece, decidesse di gestire il tirocinio con le modalità tradizionali potrà sempre farlo utilizzando una copia cartacea del documento in formato cartaceo.

Il Cndcec anticipa – data l'importanza e l’innovatività del tema - la costituzione di un gruppo di lavoro per predisporre linee guida in merito alla realizzazione, alla conformazione, alla gestione e alla conservazione del libretto del tirocinio in formato digitale.

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