Cndcec/Fnc. Aiuti di Stato, concetto di impresa unica

Pubblicato il 22 settembre 2018

I contributi concessi (in maniera diretta o indiretta) dalla Comunità Europea, la loro compatibilità con il quadro normativo sugli aiuti di Stato e, in particolare, gli aiuti concessi in regime de minimis sono al centro del documento Cndcec e Fnc datato 20 settembre 2018 “Aiuti di Stato e contributi in regime de minimis: stato dell’arte e problematiche attive”.

La premessa spiega che trattandosi di un sostegno generalmente di importo contenuto, tali contributi riguardano una platea di soggetti molto ampia, che deve confrontarsi, tuttavia, con una serie di problematiche applicative, tra cui la determinazione della dimensione dell’azienda o la metodologia da adottare per definire il concetto di “impresa unica”.

Il concetto di “impresa unica”, a causa di alcune incertezze interpretative e dei suoi incisivi riflessi pratici, è approfondito con l'analisi del quadro normativo e dei principali orientamenti di prassi e giurisprudenziali.

Sui contributi in regime “de minimis” si spazia dalle caratteristiche generali agli aspetti peculiari. In particolare il campo di applicazione e i soggetti beneficiari del Regolamento 1407/2013, la verifica dei massimali, gli aiuti diversi da sovvenzioni dirette in denaro, i beneficiari in forma aggregata, le operazioni straordinarie e la cumulabilità con altre agevolazioni.

Interessante interpretazione del concetto di “impresa unica”

Nello studio si ritiene che l'appartenenza a un gruppo di imprese non determini obbligatoriamente lo status di impresa unica, soprattutto se il collegamento avviene tramite holding e le imprese operano in settori di attività diversi. Pertanto, più aziende dello stesso gruppo potrebbero accedere a 200 mila euro ciascuna di agevolazioni in un triennio, non a 200 mila euro di incentivo complessivo per l'intero gruppo.

Nella maggior parte dei casi, si spiega, la Corte Ue ha adottato un orientamento non formale, ma sostanziale e tipologico, asserendo la necessità di verificare la sussistenza delle caratteristiche di impresa unica o “unica entità economica” in relazione alle singole fattispecie, valutando dal punto di vista effettivo e non solo formale i rapporti tra una holding e le sue controllate.

Pur in presenza di un dettato normativo che sul punto è abbastanza esplicito, dunque, il richiamo alla giurisprudenza della Corte effettuato dallo stesso Regolamento può condurre ad interpretare in maniera estensiva e più flessibile il concetto di “impresa unica” in relazione alle holding di pura partecipazione, in quanto appare indubbiamente più opportuno accogliere un orientamento cha faccia riferimento agli effettivi rapporti tra i diversi soggetti.

Di conseguenza, società che agiscono in settori di attività distinti non dovrebbero essere considerate come un'impresa unica solo in virtù di un rapporto di partecipazione o di detenzione di azioni / quote, ma dovrebbe essere valutata la effettiva partecipazione alla gestione.

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