Cnf sanzionato per inottemperanza

Pubblicato il 01 marzo 2016

Il Consiglio nazionale forense è stato sanzionato dall’Antitrust per non aver posto termine all’infrazione già accertata con riferimento al parere n. 48/2012 e non aver ottemperato al provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014.

L’ammontare della sanzione amministrativa comminatagli è di oltre 900 mila euro.

E’ quanto si apprende dal bollettino n. 5/2016 pubblicato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 29 febbraio 2016, in cui è contenuto il nuovo provvedimento sanzionatorio nei confronti del Cnf.

Provvedimento Agcm

Nelle valutazioni della decisione, viene evidenziato come, secondo l’Antitrust, non possa essere considerata una misura ottemperante al provvedimento dell’Autorità medesima quanto deliberato dal Consiglio nazionale forense in data 23 ottobre 2015, in relazione al parere n. 48/2012 di cui il Cnf ha inteso fornire un’interpretazione autentica.

Parere censurato

Si rammenta che nel citato parere n. 48/2012 del Cnf era stata considerata, alla stregua di un accaparramento della clientela, l'attività svolta attraverso l'uso di piattaforme digitali per promuovere i servizi professionali.

Lo scritto era stato censurato con provvedimento dell’Agcm n. 25154 del 22 ottobre 2014 in quanto, insieme alla circolare n. 22-C/2006, avrebbero limitato, direttamente e indirettamente, la concorrenza tra i professionisti basata sulle condizioni economiche dell’offerta dei servizi professionali, con evidente svantaggio per i consumatori finali.

Delibera interpretativa insufficiente

Ora, con la citata delibera del 23 ottobre 2015, il Consiglio nazionale forense aveva inteso precisare come il parere n. 48/12 andasse interpretato “come ferma stigmatizzazione dell'accaparramento di clientela con modi e mezzi non idonei ovvero come stigmatizzazione dell’acquisizione di incarichi professionali tramite l’offerta di omaggi e/o di prestazioni a terzi e/o di promesse di vantaggi e/o la corresponsione di denaro a procacciatori di affari”.

Per l’Agcm - si legge nel provvedimento n. 25868 del 10 febbraio 2016 - la detta delibera interpretativa, oltre a non revocare il contenuto del precedente e sanzionato parere n. 48/2012, ne ribadirebbe, nella sostanza, i principi informatori. 

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