CNPADC, legittimata sull'incompatibilità?

Pubblicato il 11 maggio 2016

Con l'ordinanza n. 9489 del 10 maggio 2016, la Cassazione trasmette al Primo Presidente gli atti di un procedimento sul provvedimento di diniego della prestazione previdenziale richiesta, adottato dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti per aver verificato una situazione d’incompatibilità idonea a determinare la cancellazione dall’Albo.

Riguardo al potere per la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti (CNPADC), di verificare la regolarità dell’iscrizione o di adottare provvedimenti di cancellazione dall’Albo, oltre che di accertare la continuità dell’esercizio della professione, il Primo Presidente dovrà decidere sull’opportunità di rimessione.

Su tale possibilità a pronunciarsi siano le Sezioni Unite

La questione verte sul diverso orientamento giurisprudenziale adottato finora:

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