Co.co.co. e revoca dell’indennità di mobilità e di disoccupazione

Pubblicato il 16 ottobre 2014 Con sentenza n. 20826 del 2 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che lo svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato - come nel caso delle collaborazioni coordinate e continuative - fa venire meno il diritto all'indennità di disoccupazione e di mobilità.

Per la Corte, la disciplina della compatibilità e cumulabilità della indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma, al di fuori delle limitate, e speciali, ipotesi normative, va ricercata nei principi fissati in linea generale dall'art. 77 del R.D.L. n. 1827/1935, e, in dettaglio, dagli artt. 52 e segg. del R.D. n. 22707/1924, i quali sanciscono la cessazione del godimento dell’indennità di disoccupazione nel caso in cui l'assicurato abbia trovato una nuova occupazione, o la sospensione della stessa in caso di svolgimento di lavori precari che non superino una determinata durata.

La conseguenza tratta dalla giurisprudenza della stessa Corte (Cass., 14 agosto 2004, n. 15890, 1° settembre 2003, n. 12757) è che anche lo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata, suscettibile di redditività - e, quindi, anche quella di collaborazione coordinata e continuativa, come nel caso di specie - faccia cessare lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria e comporti il venir meno tanto del diritto all’indennità di disoccupazione quanto del diritto all’indennità di mobilità.
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