Co.co.pro. da aggiornare

Pubblicato il 19 giugno 2009 Se, da un lato, la norma (dlgs 276/2003, che disciplina i diritti dei collaboratori a progetto) tutela la maternità “d’ufficio”, dall’altro scoraggia i datori alla instaurazione di collaborazioni con personale femminile, incidendo negativamente sulle occupazioni delle donne. Perché la disciplina della maternità (articolo 66) stabilisce sì che gravidanza, malattia e infortunio del collaboratore non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale (che resta sospeso), pur senza erogazione del corrispettivo, ma con particolare riguardo allo stato di gravidanza, il comma 3 dispone che la durata del rapporto è prorogata di diritto (di 180 giorni), salvo condizione più favorevole da contratto individuale. Così, la collaboratrice incinta ha dapprima il diritto alla sospensione del rapporto senza che venga interrotto o estinto anticipatamente, fruendo altresì di un prolungamento minimo di 180 giorni del rapporto di collaborazione quando non vi siano migliori previsioni contrattuali tra le parti.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

RC auto: al via le novità su esoneri, uso stagionale e veicoli storici

12/05/2026

Decreto Lavoro 2026, salario giusto per i bonus contributivi: prime criticità

12/05/2026

Geometra dipendente: ordinari mezzi di prova contro l’iscrizione alla Cassa

12/05/2026

Modello RAP e distribuzione dell’utile societario: invio e regole

12/05/2026

Cassazione: confine tra credito inesistente e non spettante

12/05/2026

Nuovi limiti per il regime premiale ISA 2026

12/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy