Codice crisi d’impresa, prorogata l’allerta per le piccole imprese

Pubblicato il 24 dicembre 2019

E’ in via di presentazione al Consiglio dei ministri la bozza di decreto correttivo al Codice della crisi d’impresa.

La novità più importante in esso contenuta è lo slittamento di sei mesi del termine per le segnalazioni di allerta per tutte le imprese che si trovano al di sotto dei parametri che attualmente obbligano all’adozione dell’organo di controllo interno.

Il nuovo Codice anti-crisi riforma la legge fallimentare e le procedure concorsuali per scongiurare il fallimento delle imprese quando si manifestano i primi segnali di difficoltà.

Il nuovo Codice della crisi d’impresa (Dlgs n. 14/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019 n. 38) sta entrando in vigore in modo graduale.

Le norme operative, che riguardano direttamente le imprese, entreranno in vigore il 15 agosto 2020, a 18 mesi di distanza dalla pubblicazione della legge.

Tuttavia, un nuova proroga è prevista per le piccole imprese, e riguarda il rinvio delle procedure di allarme dei creditori istituzionali per le imprese al di sotto dei parametri che obbligano al sindaco o al revisore.

Codice crisi d’impresa, più tempo per le piccole imprese per le procedure di allerta

Il termine per le segnalazioni di allerta, infatti, viene prorogato dal mese di agosto 2020 al mese di febbraio 2021. La proroga interessa, però, solo le piccole società, ossia quelle non obbligate all’adozione dell’organo di controllo interno.

Si tratta, nello specifico, delle imprese che negli ultimi due esercizi non abbiano superato anche uno solo dei seguenti limiti: i 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio o i 4 milioni di euro come totale di attivo dello stato patrimoniale, oppure i 4 milioni di ricavi delle vendite e delle prestazioni.

Per queste imprese è stato proposto uno slittamento di ulteriori sei mesi, al 15 febbraio 2021, delle misure di allerta e del relativo obbligo di segnalazione delle situazioni di difficoltà, sulla base dei parametri individuati dai dottori commercialisti, da parte di sindaci e revisori e dei creditori pubblici.

Inoltre, la bozza del decreto correttivo modifica i vincoli per l’Amministrazione finanziaria, abbassando dal 30% al 10% dell’ammontare dello scaduto Iva.

Infatti, il ministero della Giustizia, dopo avere valutato che la previsione attuale di una soglia del 30% del volume d’affari per l’ammontare del debito Iva scaduto avrebbe reso, di fatto, inapplicabile il vincolo di segnalazione per l’Amministrazione finanziaria, ha deciso di abbassarla sino al 10%.

Infine, un’altra novità del decreto è quella secondo la quale l’Amministrazione finanziaria dovrà presentare entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di liquidazione dell’imposta, l’avviso al debitore della rilevanza della sua esposizione debitoria.

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