Codice deontologico forense: novità in vigore

Pubblicato il 13 giugno 2018

Sono entrate in vigore il 12 giugno 2018 le ultime modifiche al Codice Deontologico Forense, approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 23 febbraio 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile.

Lo ha ricordato il CNF con circolare n. 7-C-2018 diffusa il 12 giugno, attraverso cui ha trasmesso il testo completo del nuovo Codice Deontologico Forense, per come modificato, allegando, altresì, le modifiche pubblicate e la Relazione di accompagnamento alle stesse.

Le specifiche modifiche hanno riguardato, si rammenta, gli articoli 20, sulla responsabilità disciplinare e 27, comma 3, sui doveri di informazione.

Principio di tipicità tendenziale del Codice

Il ritocco concernente la responsabilità disciplinare (articolo 20) è stato deciso – si legge nel testo della Relazione illustrativa – “per esplicitare in modo incontestabile il principio della tipicità solo tendenziale del nuovo codice.

Così, tutto ciò che costituisce violazione, da parte di un avvocato, della legge o delle regole di comportamento, anche non professionali, assume rilevanza disciplinare a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione nonché dell’immagine della categoria.

Si prevede, in particolare, che qualora le violazioni commesse dal professionista siano riconducibili alle ipotesi tipizzate nel Codice si ha l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste. Qualora, invece, le stesse non siano riconducibili a ipotesi specificamente disciplinate nel testo deontologico si ha, comunque, l'applicazione di sanzioni disciplinari da individuarsi e da determinarsi, in questo caso, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 del medesimo Codice.

Dovere informativo sulla possibilità di negoziazione assistita

La revisione che ha investito il terzo comma dell’articolo 27 consiste nell’introduzione della espressa previsione secondo la quale anche la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita costituisce oggetto di un preciso dovere informativo da parte dell’avvocato, secondo quanto previsto nell’articolo.

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