Con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1° settembre 2025, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha ufficializzato una serie di modifiche al Codice Deontologico Forense, adottate con delibera n. 636 del 21 marzo 2024.
La notizia della pubblicazione delle modifiche è stata comunicata ai Presidenti dei Consigli dell’ordine degli avvocati dal CNF in una nota del 4 settembre 2025, nota a cui è stato allegato il testo della relazione illustrativa delle nuove misure e una tabella di raffronto tra il testo vigente sino al 31 ottobre 2025 e quello nuovo.
Le revisioni interessano sette articoli del Titolo IV, nonché la titolazione stessa del Titolo, e rispondono all’esigenza di adeguare la disciplina deontologica alle trasformazioni del contesto professionale, sociale e normativo.
Le novità riguardano principalmente i temi della riservatezza, della trasparenza, dei conflitti di interesse e della condotta dell’avvocato nei procedimenti alternativi al processo ordinario, come mediazione, arbitrato e negoziazione assistita.
Il Titolo IV del Codice, precedentemente denominato "Doveri dell’avvocato nel processo", è stato riformulato in "Doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie".
Tale modifica riflette l’intento di ricomprendere espressamente le ADR (Alternative Dispute Resolution) nel perimetro deontologico, sancendo la continuità degli obblighi etici anche in contesti non contenziosi.
Articolo 48 – Gestione della corrispondenza professionale
Viene precisato che l’avvocato non può trasmettere al proprio cliente corrispondenza riservata ricevuta dal collega della controparte, come proposte transattive o scambi confidenziali. È invece ammessa la trasmissione di tali documenti al collega subentrante, a condizione che sia garantito il rispetto della riservatezza.
Articolo 50 – Obbligo di trasparenza nelle istanze
L’avvocato che presenta una nuova istanza relativa a un medesimo fatto ha il dovere di indicare i provvedimenti già ottenuti, anche se sfavorevoli. Si rafforza così il principio di lealtà processuale, evitando condotte elusive nei confronti del giudice o della controparte.
Articolo 51 – Divieto di testimonianza su colloqui riservati
L’avvocato è tenuto ad astenersi dal rendere testimonianza in merito a comunicazioni riservate o proposte transattive ricevute o formulate durante i rapporti professionali. La norma tutela la fiducia tra colleghi e la riservatezza funzionale alla composizione bonaria delle controversie.
Articolo 56 – Ascolto del minore
L’avvocato non può procedere all’ascolto di un minore senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, salvo che sia stato nominato curatore speciale o che sussista un conflitto di interessi con tali soggetti. È introdotto un nuovo comma che impone modalità di ascolto rispettose del superiore interesse del minore.
Articolo 61 – Incompatibilità in arbitrato
L’articolo 61 è stato significativamente modificato al fine di rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell’avvocato che assume l’incarico di arbitro.
In particolare, il comma 3 stabilisce che l’avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento è assistita, o è stata assistita negli ultimi due anni, da un altro professionista che:
A tale divieto si accompagna l’obbligo di trasparenza preventiva, in quanto l’avvocato deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere, anche potenzialmente, sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso informato delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.
Nel comma 5, lettera d), viene inoltre espressamente previsto che l’avvocato arbitro deve rendere con chiarezza e lealtà le dichiarazioni relative a qualsiasi circostanza idonea a compromettere la sua imparzialità o indipendenza.
Infine, il comma 7 estende il divieto di rapporti professionali già previsto, includendo espressamente anche i:
Tale estensione rende il quadro delle incompatibilità più rigoroso e coerente, evitando che legami professionali significativi possano compromettere la neutralità dell’arbitro o generare situazioni anche solo apparenti di conflitto d’interessi.
Articolo 62 – Regole deontologiche nella mediazione
Analogamente a quanto previsto per l’arbitrato, l’articolo 62 introduce specifiche cause di incompatibilità anche per l’avvocato che assuma l’incarico di mediatore, al fine di garantire la neutralità e l’imparzialità della funzione e prevenire situazioni di conflitto di interessi.
In particolare, il comma 3, lettera b) dispone che l’avvocato non può assumere l’incarico di mediatore:
Inoltre, viene stabilito che costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore anche la sussistenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal Codice di procedura civile.
Il comma 4, infine, rafforza ulteriormente il regime delle incompatibilità prevedendo che:
La norma mira a evitare che legami professionali stabili con altri avvocati coinvolti nel procedimento possano pregiudicare l’equilibrio, la credibilità e la terzietà del mediatore, garantendo così la fiducia delle parti nella procedura e nell’intervento del professionista.
Articolo 62-bis – Introduzione della disciplina della negoziazione assistita
Il nuovo articolo 62-bis introduce una disciplina specifica per l’attività dell’avvocato che assiste una parte nell’ambito di una procedura di negoziazione assistita, con l’obiettivo di garantire lealtà, riservatezza, correttezza e affidabilità del procedimento stragiudiziale.
Le prescrizioni deontologiche si articolano come segue.
In primo luogo, l’avvocato ha l’obbligo di comportarsi con lealtà nei confronti:
È inoltre previsto un obbligo rigoroso di riservatezza: l’avvocato non può divulgare né utilizzare nel successivo giudizio le informazioni acquisite o le dichiarazioni rese durante la negoziazione. Unica eccezione riguarda le dichiarazioni rese nell’ambito dell’attività istruttoria stragiudiziale, che restano utilizzabili (comma 2).
All’avvocato è vietato esercitare pressioni, forzature o suggestioni nei confronti di soggetti terzi o persone informate sui fatti, con l’intento di ottenere dichiarazioni compiacenti (comma 3).
L’avvocato non può impugnare un accordo cui ha partecipato alla redazione, salvo che l’impugnazione sia giustificata da:
Regime sanzionatorio
Il nuovo articolo prevede un regime sanzionatorio differenziato, in funzione della violazione commessa:
L'articolazione evidenzia l’importanza attribuita alla riservatezza come valore centrale nella negoziazione assistita, nonché la volontà del legislatore deontologico di disincentivare comportamenti elusivi o scorretti che possano compromettere la validità e l’equilibrio dell’accordo tra le parti.
Le modifiche apportate intervengono sulla gestione delle informazioni riservate, rafforzando il rispetto del segreto professionale. Viene inoltre ampliato l’ambito delle incompatibilità nei rapporti professionali continuativi, a garanzia di maggiore trasparenza. Le nuove disposizioni chiariscono anche il ruolo dell’avvocato nei procedimenti stragiudiziali, con attenzione a imparzialità e correttezza.
L’aggiornamento del Codice Deontologico riflette l’esigenza di adeguare la disciplina alle trasformazioni in atto nella professione forense. Le nuove regole definiscono un quadro più preciso di obblighi e limiti, anche nei contesti alternativi al processo, contribuendo a una maggiore coerenza applicativa e a una più chiara definizione delle responsabilità professionali.
Le modifiche - per come si apprende nella nella nota CNF del 4 settembre 2025 - entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire dal 1° novembre 2025.
| Articolo | Oggetto | Novità introdotte |
|---|---|---|
| Titolo IV | Titolazione | Modificato in: «Doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa e complementare delle controversie». Estensione esplicita agli strumenti ADR. |
| Art. 48 | Corrispondenza riservata | Vietata la consegna al cliente di corrispondenza riservata ricevuta dal collega della controparte. Ammessa la trasmissione al collega subentrante, nel rispetto della riservatezza. |
| Art. 50 | Trasparenza nelle istanze | Obbligo di indicare tutti i provvedimenti già ottenuti, anche sfavorevoli, nelle nuove istanze sul medesimo fatto. |
| Art. 51 | Testimonianza dell’avvocato | Divieto di testimoniare su colloqui riservati o proposte transattive scambiate con altri avvocati. |
| Art. 56 | Ascolto del minore | Richiesto il consenso dei genitori, salvo nomina a curatore speciale o conflitto di interessi. Introdotte modalità rispettose del superiore interesse del minore. |
| Art. 61 | Incompatibilità nell’arbitrato | Divieto di nomina ad arbitro se la parte è assistita (o lo è stata) da socio, associato, collega di studio o collaboratore non occasionale. Obbligo di comunicazione scritta di ogni circostanza rilevante. Estensione del divieto anche a colleghi con rapporti professionali continuativi. Obbligo di dichiarazioni ex art. 813 c.p.c. |
| Art. 62 | Incompatibilità nella mediazione | Analoghe incompatibilità previste per il mediatore. Condizione ostativa anche la sussistenza di cause di ricusazione degli arbitri. Estensione del divieto anche ai collaboratori stabili. |
| Art. 62-bis | Negoziazione assistita | Introdotti obblighi specifici: lealtà, riservatezza, correttezza, divieto di impugnazione dell’accordo salvo eccezioni. Previste sanzioni differenziate: censura (commi 1, 3, 4); sospensione da 2 a 6 mesi (comma 2). |
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