Codice tributo per credito d’imposta fondazioni bancarie

Pubblicato il 11 aprile 2025

Con la risoluzione n. 26 diffusa in data 10 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto un nuovo codice tributo. Questo codice dovrà essere utilizzato per usufruire del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie che hanno incorporato altre fondazioni.

Il beneficio fiscale riguarda i versamenti previsti nei piani di fusione per incorporazione, destinati a sostenere le aree territoriali in cui operavano le fondazioni assorbite, qualora queste si trovino in situazioni di grave difficoltà.

Credito d’imposta per le fondazioni bancarie incorporanti

L’articolo 1, comma 396, della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, prevede la concessione di un credito d’imposta pari al 75% a favore delle fondazioni bancarie che assorbono altre fondazioni, come definite nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Questo beneficio si applica alle donazioni in denaro incluse nei piani di fusione per incorporazione, effettuate successivamente per supportare le aree operative delle fondazioni assorbite, nel caso in cui queste ultime si trovino in situazioni di particolare criticità.

Il comma 399 specifica che tale credito può essere utilizzato soltanto in compensazione attraverso le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e a partire dall’anno fiscale in cui il credito è stato riconosciuto.

Inoltre, il credito può essere ceduto dalle fondazioni incorporanti a soggetti come banche, società finanziarie e compagnie assicurative, ma non può essere oggetto di ulteriori trasferimenti.

 Le modalità operative di tale cessione sono state stabilite nel provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 18 dicembre 2023.

Codice tributo e modalità di utilizzo nel modello F24

Per permettere la compensazione del credito d’imposta sopra descritto, è stato introdotto dalla risoluzione n. 26 del 10 aprile 2025 un codice tributo specifico da utilizzare esclusivamente tramite il modello F24, che deve essere trasmesso unicamente attraverso i canali telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate.

L’invio con modalità diverse comporta il rifiuto dell’operazione di pagamento.

Il codice identificativo istituito è:

Durante la compilazione del modello F24, questo codice deve essere inserito nella sezione “Erario”, accanto agli importi indicati nella colonna:

Il campo denominato “anno di riferimento” deve riportare l’anno in cui il credito è stato riconosciuto, espresso nel formato “AAAA”, come risultante nel proprio cassetto fiscale.

Riconoscimento del credito d’imposta: fasi operative

  1. Comunicazione delle delibere
  1. Trasmissione all’Agenzia delle Entrate
  1. Riconoscimento del credito
  1. Erogazione da parte delle fondazioni
  1. Comunicazione finale per l’utilizzo del credito
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