Codici tributo, dai nuovi minimi agli enti previdenziali

Pubblicato il 17 dicembre 2014 L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 110 del 16 dicembre 2014, ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute a titolo d’imposta, interessi e sanzioni da parte dei contribuenti, a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973.

Nello specifico, tali codici saranno utilizzati da quei contribuenti, che ricevuto l’avviso bonario ai sensi della citata disposizione di legge, ritengono di dover versare solo in parte quanto richiesto.

Si tratta di codici riferiti a tributi, quali Exit tax, imposta sul noleggio occasionale di imbarcazioni e Tobin tax, che sono stati introdotti o sono stati modificati in tempi recenti e per i quali, a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni, i contribuenti sono tenuti a versare una differenza.

In tal caso non ci si potrà avvalere dell'F24 precompilato ricevuto con la comunicazione, ma si dovrà predisporre un nuovo F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”.

La risoluzione riporta una tabella di raccordo tra ogni gruppo di codici e il codice di riferimento utilizzato per il versamento spontaneo.

Nuovi minimi

Ai fini di consentire il versamento, tramite il modello F24, dell'imposta sostitutiva dovuta dai nuovi minimi (imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) a seguito del controllo formale delle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973, è stato istituito il codice tributo “9046”, per la quota relativa all’imposta. Per pagare, invece, le quote corrispondenti ai relativi interessi e sanzioni, sono stati istituiti altri due codici: “9047” (interessi) e “9048” (sanzioni).

A darne notizia, la risoluzione n. 112 del 16 dicembre 2014.

Enti previdenziali

Infine, con la risoluzione n. 115/E/2014, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6846” per gli enti previdenziali di diritto privato, che vogliono compensare il credito d’imposta ad essi riconosciuto a seguito dell’aumento dell’aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate sui redditi di natura finanziaria (Dl 66/2014).

Tali soggetti, dunque, in attesa di poter armonizzare la disciplina della tassazione dei redditi di natura finanziaria con quella relativa alle forme pensionistiche complementari, si vedono riconosciuto un credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate nella misura del 26% e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella nuova misura del 20%.
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