Codici tributo per versare il superbollo da accertamento

Pubblicato il 13 marzo 2014 Con risoluzione n. 26, del 12 marzo 2014, l'Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo per il versamento, a seguito di accertamento, dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica per le auto con cilindrata di potenza superiore ai 185 kw.

Per il versamento tramite “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell'addizionale, nonché delle sanzioni e degli interessi dovuti, devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- A500: denominato Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – ATTO DI ACCERTAMENTO;

- A501: denominato Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Sanzione – ATTO DI ACCERTAMENTO;

- A502: denominato Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Interessi – ATTO DI ACCERTAMENTO.

Le sezioni dell'F24 da compilare sono:

- CONTRIBUENTE, con i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento;

- ERARIO ED ALTRO, in corrispondenza dei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA)”, con i dati reperibili nell’atto di accertamento inviato dall’Ufficio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Codice di condotta influencer: cosa cambia con la delibera AGCOM

18/03/2026

Alitalia-ITA, Garante privacy: illecito il passaggio dei dati dei dipendenti

18/03/2026

Consulenti del lavoro: guida alla rottamazione quinquies 2026

18/03/2026

Comunicazione del medico competente all’INAIL entro il 31 marzo

18/03/2026

ISA 2025: manutenzione annuale e novità sul Concordato preventivo biennale

18/03/2026

Il Fondo di Tesoreria INPS

18/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy