Collaborazione giudiziaria penale in Ue e Legge europea 2017

Pubblicato il 03 aprile 2017

Nella seduta del 31 marzo 2017, il Consiglio dei ministri ha approvato, tra gli altri provvedimenti, un disegno di legge contenente disposizioni per adempiere agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, cosiddetta “Legge europea 2017”, nonché un decreto legislativo attuativo della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri.

Assistenza giudiziaria penale in Ue

Quest’ultimo provvedimento, in particolare, è stato approvato in via definitiva ed è finalizzato a dare piena esecuzione alla Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, di disciplina della cooperazione penale; questo con valorizzazione, in linea generale, del principio del rapporto diretto tra autorità giudiziarie.

Un ruolo di particolare importanza, nella procedura di cooperazione, viene assunto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di distretto, il quale è chiamato a dare esecuzione alle richieste di cooperazione giunte dalle autorità degli altri Stati parte, nonché a sollecitare il gip ad intervenire nelle ipotesi in cui, appunto, l’autorità estera richieda il compimento dell’atto sulla base delle forme e delle garanzie proprie dell’intervento della giurisdizione.

Ciò, anche qualora, secondo le norme italiane, l'atto richiesto non può che essere compiuto dal giudice.

E’ sulla base della legge dello Stato richiedente la cooperazione che dovrà avvenire il compimento degli atti, sempre, tuttavia, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

Il decreto legislativo – si legge nel comunicato stampa di fine seduta del Consiglio dei ministri – interesserà tutte le richieste di assistenza giudiziaria che perverranno fino al 22 maggio 2017.

A partire da questa specifica data, infatti, le disposizioni della direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine penale - il cui relativo decreto di recepimento, viene ricordato, è stato approvato sempre dal Cdm il 17 marzo, “sostituiranno per gli Stati membri le corrispondenti disposizioni delle Convenzioni relative all’assistenza giudiziaria in materia penale”.

Legge europea 2017: avvocati stabiliti, lotta a razzismo e fondo per vittime reati violenti

Il testo che interviene con disposizioni volte all’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza del nostro Paese all’Ue – finalizzato, peraltro, a chiudere tre procedure d’infrazione e tre casi EU Pilot - è stato, invece, approvato in via preliminare.

Alcune, tra le misure introdotte, interessano il settore giustizia.

Avvocati stabiliti patrocinanti in Cassazione

Un primo intervento è volto a completare l’adeguamento del nostro ordinamento alla direttiva 98/5/CE, sull'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica.

Viene, così, previsto che gli avvocati stabiliti possano iscriversi nell’albo speciale dei patrocinanti innanzi alla Corte di cassazione a seguito di esercizio della professione per almeno 8 anni in uno o più Stati membri, nonché dell’aggiunto ulteriore requisito della proficua frequenza alla Scuola superiore dell’avvocatura.

Punite condotte che minimizzano genocidi Responsabilità anche per Enti

A seguire, vengono introdotte disposizioni penali contro particolari forme ed espressioni di razzismo e xenofobia (negazionismo), per ultimare l’attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI (caso EU Pilot 8184/15/JUST).

Nel dettaglio, sono espressamente punite le condotte di minimizzazione, approvazione o giustificazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, e viene introdotta la responsabilità amministrativa anche per le società e gli enti in relazione a tali fattispecie criminose e, in generale, ai reati di razzismo e xenofobia.

Indennizzo vittime reati violenti

Introdotta, infine, una disciplina transitoria di accesso al fondo per l’indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti (procedura di infrazione 2011/4147).

Si prevede, in particolare, che al fondo per l’indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti possa accedere chi sia stato vittima di un reato intenzionale violento commesso dopo il 30 giugno 2005.

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