Collegato lavoro: la Cassazione delinea il perimetro della sanzione per la conversione del rapporto

Pubblicato il 18 gennaio 2011 La Corte di cassazione, con due sentenze di gennaio, si è espressa su una norma del “collegato lavoro”, effettuando importanti precisazioni. La questione ha riguardato l'articolo 32 del Decreto legge n. 183/2010, il cui articolo 5 fissa l'applicazione di una sanzione a carico del datore di lavoro (pari ad una indennità compresa fra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione) nei casi di conversione del rapporto a tempo indeterminato.

Con la pronuncia n. 65, del 3 gennaio, i giudici di Cassazione hanno affermato che l'impugnazione della sentenza relativa alla natura del rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere ritenuta autonoma rispetto alla decisione relativa all'applicazione della sanzione. Infatti, la questione riguardante la natura del rapporto va vista in chiave specifica ed indipendente rispetto alla condanna al risarcimento. In conclusione, i due aspetti richiedono una specifica e autonoma impugnazione.

Con la seconda sentenza, n. 80 del 4 gennaio, la Corte di legittimità sottolinea, circa l'applicazione dei commi 5, 6 e 7 del suddetto articolo 32, che lo ius superveniens, il quale abbia introdotto con efficacia retroattiva una diversa disciplina della causa controversa, può trovare posto nei giudizi di Cassazione solo qualora sia in qualche modo pertinente con le ragioni oggetto di ricorso, ”in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso”. Con riferimento al caso esaminato, i motivi di ricorso devono riguardare in modo specifico le conseguenze patrimoniali dell'accertata nullità del termine e la loro ammissibilità con riguardo al rispetto dei termini di legge.
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