Collegi sindacali, arriva lo stop al tributo regionale

Pubblicato il 31 maggio 2009

Con la sentenza n. 12653 del 2009 la Corte di cassazione, nel richiamare la pregressa sentenza n. 10594/2009, ha stabilito che non sono da assoggettare ad Irap i compensi percepiti da dottori commercialisti ed esperti contabili per le attività di componente del collegio sindacale o amministratore di società.

Nello specifico è stato chiarito che:

- l’autonoma organizzazione che rileva ai fini Irap è quella che fa capo al professionista e non a terzi presso cui il professionista opera;

- non sono soggetti all’Imposta citata i redditi del libero professionista derivanti dall’esercizio delle attività già contemplate nell’articolo 49, comma 2, del Tuir, poiché ex articolo 3, comma 1, lettera c), del Dlgs 446/97 è previsto l’assoggettamento ad Irap relativamente ai contribuenti che esercitano arti e professioni di cui all’articolo 49, comma 1 del Tuir.

La sentenza in oggetto rafforza quanto affermato dall’Istituto di ricerca del Cndcec con circolare 2 del 2008. Nel documento era stato messo in evidenza che, in base alla sentenza 10594 del 2007, si sarebbe potuto giungere ad escludere dall’imposizione i compensi per partecipazione a convegni, redazione di articoli e pareri e incarichi di sindaco e arbitro.

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