Collocamento obbligatorio: le convenzioni ed i contributi

Pubblicato il 31 luglio 2014 La Legge n. 68/1999 ha previsto l’obbligo per i datori di lavoro che occupino almeno 15 dipendenti, di avere alle proprie dipendenze i lavoratori iscritti al cosiddetto collocamento obbligatorio.

Tuttavia, le aziende possono utilizzare lo strumento della convenzione, stabilita dagli articoli da 11 a 12-bis della medesima legge, nonché fruire di contributi per le assunzioni.

Tali contributi vengono erogati dalle Regioni e dalle Province autonome, a seguito di assegnazione annuale con Decreto del Ministero del Lavoro, per le assunzioni effettuate:

- con le convenzioni ex art. 11, Legge n. 68/1999;

- allo scadere della convenzione ex art. 12-bis della medesima legge.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy