Colpa grave del medico: esclusa se non specificata

Pubblicato il 08 agosto 2018

E’ stata annullata, dalla Quarta Sezione penale della Cassazione, una decisione di merito in tema di responsabilità medica nella cui motivazione era enunciata la regola di comportamento che sarebbe stata desumibile dalle linee guida senza, però, specificare se si trattasse di regola cautelare o di regola di giudizio della perizia del sanitario.

Per la Suprema corte – sentenza n. 37794 del 6 agosto 2018 - la motivazione in esame risultava “connotata da affermazioni apodittiche”, soprattutto nel punto in cui si definiva grave il grado della colpa del medico, senza ulteriore specificazione, ovvero ove era stato affermato che la condotta si fosse posta “abbondantemente oltre i limiti delle linee-guida”.

In definitiva, è stata annullata, con rinvio, la condanna per lesioni gravissime impartita ad un medico del Pronto soccorso per colpa consistita nell'aver omesso di porre la corretta diagnosi e di assumere una condotta sanitaria conforme alle necessità diagnostiche e terapeutiche del paziente, limitandosi alla somministrazione di antidolorifici con dimissione del medesimo.

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