Colpevolezza esclusa per favoreggiamento di convivente

Pubblicato il 19 marzo 2021

La causa di non punibilità di cui all'art. 384, primo comma, del Codice penale, prevista per chi ha commesso il fatto per salvare un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore è applicabile, analogicamente, anche a chi ha commesso il reato costretto dalla necessità di salvare il convivente more uxorio.

Così le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, con sentenza n. 10381 del 17 marzo 2021, in risposta alla questione di diritto loro rimessa e relativa all’applicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 384, primo comma, cod. pen., anche al convivente di fatto.

Tale ultima disposizione – si rammenta – sancisce che nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 371 ter, 372, 373, 374 e 378 del Codice penale, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Tale causa di esclusione della colpevolezza riguarda i reati come l’omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, l’omessa denuncia aggravata, l’ omessa denuncia di reato da parte del cittadino, l’omissione di referto, il rifiuto di uffici legalmente dovuti, l’autocalunnia, le false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale, le false dichiarazioni al difensore, la falsa testimonianza, la frode processuale, la falsa perizia o interpretazione, il favoreggiamento personale.

In dette ipotesi – si legge nella decisine - la dimostrazione della ricorrenza della situazione della convivenza potrà essere dimostrata anche dall'imputato, attraverso allegazioni da cui risultino elementi specifici che pongano il giudice in condizione di accertarne l'esistenza.

Nel dettaglio, il principio di diritto enunciato dal Massimo Collegio di legittimità è il seguente: ”L'art. 384, primo comma, del Codice penale, in quanto, in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente more uxorio da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore”.

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