Commercialisti e penalisti si interrogano sulle tutele dello scudo

Pubblicato il 25 ottobre 2009 Durante il convegno, tenutosi il 23 e 24 ottobre 2009, sulla “Responsabilità da reato degli enti collettivi alla luce del Dlgs n. 231/01”, organizzato a Rimini dal Tribunale, dalla Camera penale e dall’Ordine dei dottori commercialisti, è emerso, in merito alla disciplina sul rimpatrio dei capitali, il gap tra la norma di tutela sui reati strumentali, come il falso in bilancio, e le disposizioni sulla responsabilità degli enti. Lo scudo fiscale è istitutivo di una causa di non punibilità e non costituisce un’esimente assoluta. È portato l’esempio del caso di falso in bilancio, strumentale rispetto al reato tributario: ad essere protetta è la persona fisica, ma la persona giuridica rimane esposta all’accusa in base al decreto 231/01. Pertanto, per le società l’adesione potrebbe rappresentare un’autodenuncia.
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