Commercialisti: morosità e procedimenti giudiziali

Pubblicato il 26 ottobre 2022

Con due pronto ordini – numeri 165 e 167 del 2022 – il Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec) fornisce indicazioni:

Sospensione per morosità: divieto di cancellazione dall’albo

Viene prospettata una situazione in cui l’iscritto è sottoposto a sospensione, comminata per morosità, oltre ad avere a suo carico un altro procedimento disciplinare aperto a seguito di un giudizio penale ancora in corso.

Secondo l’Ordine territoriale si dovrebbe procedere con la cancellazione dell'iscritto dall'albo professionale ma, per regolamento, un iscritto non può richiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Si chiede quale comportamento tenere.

Il pronto ordini n. 165 del 18 ottobre 2022 afferma che vige il divieto di cancellazione dall'albo in pendenza di procedimento disciplinare in quanto non si ammette il trasferimento dell’iscritto da un albo all’altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della professione.

Sono inoltre dovute le quote annuali di iscrizione all’albo.

Sospensione per morosità e altro procedimento disciplinare

In merito all'apertura del procedimento disciplinare per morosità a carico di un iscritto già sospeso per provvedimento giudiziale, il pronto ordini n. 167 del 18 ottobre 2022 specifica che il Consiglio di disciplina territoriale, in presenza di una misura cautelare disposta dall’Autorità giudiziaria, deve deliberare l’apertura del procedimento disciplinare a carico del professionista, disporre la sospensione cautelare del medesimo e può, inoltre, sospendere il procedimento disciplinare in attesa degli esiti del giudizio penale.

Premesso ciò, anche se il professionista è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, ciò non osta al fatto che si possa deliberare l’apertura di un ulteriore procedimento disciplinare a carico del professionista, tenuto conto che il medesimo può delegare un legale a farsi rappresentare nel corso del suddetto procedimento.

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