Commesse pluriennali: dal punto di vista fiscale, perdita o utile in base all’avanzamento dei lavori

Pubblicato il 06 marzo 2010

Nel redigere il bilancio 2009, le società che realizzano lavori pluriennali in appalto o su commessa devono prestare particolare attenzione alla corretta valutazione dell’importo che deve essere iscritto nel rendiconto di fine anno. Nel caso, infatti, di commesse pluriennali in perdita si dovranno adottare rigorosi criteri di prudenza sia da un punto di vista contabile che fiscale.

Da un punto di vista contabile, è da verificare se esiste un eventuale margine negativo che dovrà essere contabilizzato iscrivendo la perdita interamente nell’esercizio in cui si è realizzata.

Da un punto di vista fiscale, invece, il risultato che si consegue, indipendentemente che sia un utile oppure una perdita, deve essere valutato in base all’avanzamento dei lavori. C’è, poi anche un’alternativa che è quella di valutare la commessa al costo rinviando il margine al termine dei lavori (metodo della commessa completata). Si tratta, però, di un metodo che, seppure accettato, non è in grado di raffigurare correttamente il risultato d’esercizio per competenza economica.

Sull’argomento è intervenuto anche il principio contabile Oic23 che ha stabilito che indipendentemente dal criterio di valutazione adottato, se per completare una commessa si deve sostenere una perdita questa va imputata per intero al conto economico, approdando in un apposito fondo oppure riducendo il valore delle rimanenze finali. Viceversa, il risultato positivo delle commesse pluriennali concorre a formar eil reddito d’impresa in base allo stato di avanzamento dell’opera.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Credito d'imposta formazione giovani agricoltori: a chi e quanto spetta

25/08/2025

Avvocati certificatori fiscali: pubblicato il Regolamento CNF

25/08/2025

Patent Box 2025: chiarimenti Entrate su software e registrazione SIAE

25/08/2025

IVA doganale: le condizioni per la detrazione

25/08/2025

False fatture e contabilità parallela: legittimo il licenziamento del dirigente

25/08/2025

TU Registro e ad altri tributi indiretti: alcune novità

25/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy