Commette infedeltà patrimoniale, penalmente sanzionabile, chi svia la clientela

Pubblicato il 08 novembre 2012 La Quarta sezione penale di Cassazione, con la sentenza n. 43001 del 7 novembre 2012, ha cassato, con rinvio per un nuovo esame di merito, la decisione di non luogo a procedere disposta dal Gup nei confronti di un amministratore di società accusato del reato di concorrenza sleale in considerazione dello sviamento operato nei confronti della clientela e dei dipendenti migliori dalla Srl in favore di altra società di cui lo stesso era socio insieme alla moglie.

Secondo i giudici di legittimità, la decisione del Gup era da ritenere erronea nella parte in cui affermava che le condotte contestate, non integrando atti di disposizione dei beni sociali, potessero avere rilevanza al massimo nell’ambito della mera responsabilità civile. Ed infatti – si legge nel testo della sentenza – anche lo sviamento della clientela e la movimentazione del personale più produttivo da una società all'altra possono, in astratto, considerarsi atti di disposizione del patrimonio sociale.

In definitiva, perché possa astrattamente configurarsi il reato contestato è, di per sé, sufficiente la realizzazione, come nella specie, di un atto di infedeltà patrimoniale.
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