Comparizione detenuto. Solo con richiesta nel riesame

Pubblicato il 18 dicembre 2015

Il soggetto detenuto, per via di provvedimento cautelare impugnato o per altra causa, o internato, o comunque sottoposto ad altra misura privativa o limitativa della libertà personale, che intenda, anche per il tramite del suo difensore, esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale, deve averne fatto richiesta nell'istanza di riesame della misura cautelare.

E’ questa l’interpretazione che deve essere conferita al combinato disposto dei commi 6 e 8-bis del novellato articolo 309 del Codice penale.

Niente ascolto senza richiesta di partecipazione all'udienza

Va quindi escluso che persista, comunque, il diritto del soggetto detenuto o internato in luogo posto fuori del circondario del tribunale competente, di essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, nel caso di mancata richiesta di partecipare all’udienza con l’istanza di riesame.

Il principio è stato affermato dalla Prime Sezione penale di Cassazione, nel testo della sentenza n. 49882 del 17 dicembre 2015.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica cooperative - Verbale di incontro del 24/6/2025

01/07/2025

Ccnl Metalmeccanica cooperative. Minimi trasferta e reperibilità

01/07/2025

Modello 730/4, verifica Inps dei conguagli fiscali

01/07/2025

Bonus mamme: al via la misura transitoria per l’anno 2025

01/07/2025

Bonus posticipo pensionistico: gestioni esclusive senza tasse

01/07/2025

Nuova funzione INPS: disponibili i contatori del congedo parentale

01/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy