Comparizione detenuto. Solo con richiesta nel riesame

Pubblicato il 18 dicembre 2015

Il soggetto detenuto, per via di provvedimento cautelare impugnato o per altra causa, o internato, o comunque sottoposto ad altra misura privativa o limitativa della libertà personale, che intenda, anche per il tramite del suo difensore, esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale, deve averne fatto richiesta nell'istanza di riesame della misura cautelare.

E’ questa l’interpretazione che deve essere conferita al combinato disposto dei commi 6 e 8-bis del novellato articolo 309 del Codice penale.

Niente ascolto senza richiesta di partecipazione all'udienza

Va quindi escluso che persista, comunque, il diritto del soggetto detenuto o internato in luogo posto fuori del circondario del tribunale competente, di essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, nel caso di mancata richiesta di partecipare all’udienza con l’istanza di riesame.

Il principio è stato affermato dalla Prime Sezione penale di Cassazione, nel testo della sentenza n. 49882 del 17 dicembre 2015.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy