Compensazione territoriale per le imprese che assumono disabili

Pubblicato il 19 agosto 2011 Le imprese che assumono disabili, che si articolano su diverse unità produttive, oppure le imprese facenti parte di un gruppo non devono richiedere più l’autorizzazione per effettuare la compensazione tra le assunzioni di disabili in un’unità produttiva oppure in una impresa del gruppo. In altri termini, i datori di lavoro possono assumere in un’unità produttiva o in una sola impresa un numero di disabili superiore a quello prescritto e portare automaticamente le eccedenze a compenso del minor numero di disabili assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo.

Tutto ciò a seguito delle modifiche apportate all’articolo 5 della legge n. 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), da parte dell’articolo 9 della Manovra bis.

Fino al 12 agosto scorso le compensazioni automatiche potevano essere fatte solo dalle imprese con un numero di dipendenti superiori a 50. Per quelle con dipendenti inferiori a 50, le compensazioni potevano essere effettuate solo previa richiesta di una specifica autorizzazione.

La manovra di ferragosto ha voluto puntare l’indice sulla possibilità di una automaticità delle compensazioni per tutte le aziende, con riferimento all’intero territorio nazionale. Esiste un solo adempimento da rispettare: in caso di utilizzo della compensazione automatica, si deve trasmettere in via telematica il “prospetto informativo” a ciascun servizio competente delle province in cui sono presenti le unità produttive dell’impresa o le sedi delle diverse imprese facenti parte del gruppo, dal quale dovrà emergere il rispetto del collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili a livello nazionale.
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