Compensazioni in F24, vincoli da non sottovalutare

Pubblicato il 15 aprile 2021

Ai sensi dell'articolo 17 del DLgs.n.241/1997, il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Sul punto, con il D.L. 124/2019, abbiamo assistito ad un sostanziale restyling delle disposizioni in materia di compensazione.

Di particolare rilevanza la disposizione che ha allineato le regole per la compensazione dei crediti emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap a quelle vigenti in materia di Iva. Conseguentemente, i crediti relativi alle imposte dirette (Irpef ed Ires) e relative addizionali, all’Irap ed alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale”, per importi superiori a 5.000 euro annui, solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito. Tuttavia, le regole di presentazione “preventiva” della dichiarazione per la compensazione di crediti superiori a 5.000 euro annui non si applicano ai crediti emergenti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770) ed alle compensazioni cd. “verticali o interne”. Sul fronte contributivo, si rammenta che i crediti INPS risultanti dal Modello DM10 possono essere compensati nel modello F24 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, a condizione che il contribuente non ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

Per quanto riguarda i crediti INAIL, invece, si osserva che sono utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così, un credito derivante dall'autoliquidazione 2020/2021 potrà essere utilizzato in compensazione dalla medesima data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione.

Da ultimo, si rammenta che - a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata - occorrerà presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia ("F24 on line", "F24 web" o "F24 cumulativo"). Si ricorda, infatti, che per effetto dell'articolo 11 comma 2 lett. a) del D.L. n. 66/2014, gli F24 con saldo finale, per effetto di compensazioni, pari a “zero”, devono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

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