Compensazioni lato contribuenti. Dubbi e rischio di sanzioni elevate in caso di errori

Pubblicato il 10 marzo 2011 La fase sperimentale relativa alla riforma delle compensazioni, introdotta dall’articolo 31 del Dl 78/2010, è giunta alla conclusione. Il Decreto dell’Economia 10 febbraio 2011 è approdato in “Gazzetta Ufficiale” e le Entrate hanno diramato una risoluzione che ha istituito il codice tributo da indicare nel modello “F24-Accise” (risoluzione n. 18/E/2011).

Di fatto, però, il nuovo regime delle compensazioni tra crediti e debiti erariali è rimasto “congelato” nei primi due mesi del nuovo anno ed ora che si sta avvicinando la terza scadenza, del 16 marzo 2011, i contribuenti si trovano a fare i conti con una materia tutt’altro che chiara.

Di fronte all'incertezza, si alza la protesta soprattutto dei professionisti.

Francesco Distefano, vicepresidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ritiene inaccettabile la situazione attuale dato che se il contribuente sbaglia è tenuto a pagare sanzioni molto pesanti, senza essere messo però nelle condizioni di conoscere le interpretazioni ufficiali dell’Amministrazione finanziaria. Non ci si spiega perché, se le nuove regole sono state finora condivise dall’agenzia delle Entrate, si debba ancora attendere per avere la circolare ufficiale.

Riguardo alle sanzioni, essendo la materia vasta e articolata è facile che si possano commettere degli errori e, in tal caso, il prezzo da pagare è molto elevato. La norma sancisce espressamente che: per le compensazioni con crediti inesistenti fino a 50mila euro scatta una sanzione dal 100% al 200%; per le compensazioni con crediti inesistenti per importi superiori a 50mila euro per anno solare, la sanzione è pari al 200%; per le compensazioni in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine per il pagamento, la sanzione è pari al 50%.

Inoltre, anche se il contribuente decidesse di ravvedersi spontaneamente la situazione non sarebbe molto diversa. Si deve ricordare che dal 1° febbraio 2011 sono più alte le sanzioni e che, dall’inizio dell’anno, sono dovuti anche gli interessi dell’1,5%, a partire dal giorno successivo alla scadenza del pagamento fino al giorno in cui si paga con il ravvedimento. Fino al 31/12/2010, gli interessi legali erano fissati all’1%.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

ISA 2024: approvate le modifiche

05/05/2025

Concordato preventivo biennale 2025-2026: online il software “Il tuo ISA 2025 CPB”

05/05/2025

Lavoro sportivo: pubblicato il terzo aggiornamento del mansionario

05/05/2025

Coniuge superstite e IMU: quando si è soggetti passivi d’imposta

05/05/2025

Aggressioni a docenti: maggiori tutele per il personale scolastico

05/05/2025

Dichiarazioni dei Redditi 2025: ok software per compilazione e controllo

05/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy