Compensazioni: poco chiari sulle multe

Pubblicato il 15 marzo 2011 All’indomani della pubblicazione della circolare 13/E/2011, con le risposte alle incertezze circa le nuove regole sulla compensazione crediti/debiti erariali, e a poche ore dalla scadenza del 16 marzo, gli operatori denunciano criticità in merito ai calcoli delle sanzioni.

La sanzione del 50% sull’intero importo del debito iscritto a ruolo e relativi accessori trova il limite nell’ammontare compensato. Sparisce, con la circolare, il riferimento alla disposizione del Dl 78/2010 – altra clausola di salvaguardia - che la sanzione non deve superare il 50% dell’importo indebitamente compensato.

Per quanto riguarda gli altri ragguagli si evidenzia che:

- la preclusione alle compensazioni opera per tutte le cartelle notificate il cui termine di pagamento sia scaduto, con la precisazione che la norma non attribuisce rilevanza alla circostanza che il ruolo sia ordinario o straordinario o che lo stesso sia a titolo definitivo o provvisorio;

- le imposte che impediscono la compensazione sono anche l’Irap e le addizionali ai tributi diretti, le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte indicate come compensabili, i debiti iscritti a ruolo relativi all’imposta di registro.

Si precisa, infine, che la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati in data antecedente all’apertura della procedura concorsuale, non si ritiene sia causa ostativa alla compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi, invece, nel corso della procedura stessa.
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