Compensi a rischio

Pubblicato il 13 febbraio 2008 La sentenza della Corte di cassazione n. 1600 (24 gennaio 2008) tutela il creditore: ove il fallito prosegua l’attività economica dopo il fallimento, quanti collaborino con lui e siano retribuiti corrono il rischio di dover restituire i compensi al curatore. E, mancando una chiara imputazione del lavoro di terzi al complessivo reddito che il fallito riesca ancora a produrre, se autorizzato al proseguimento dell’iniziativa economica o ad assumerne altre tutti gli esborsi effettuati appartengono alla massa attiva. In tal modo, la Corte sostiene il principio che i beni che arrivano al fallito in corso di procedura vanno acquisiti a vantaggio dei creditori, al netto dei costi certi sostenuti per l’acquisto o la conservazione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy