Compensi a rischio

Pubblicato il 13 febbraio 2008 La sentenza della Corte di cassazione n. 1600 (24 gennaio 2008) tutela il creditore: ove il fallito prosegua l’attività economica dopo il fallimento, quanti collaborino con lui e siano retribuiti corrono il rischio di dover restituire i compensi al curatore. E, mancando una chiara imputazione del lavoro di terzi al complessivo reddito che il fallito riesca ancora a produrre, se autorizzato al proseguimento dell’iniziativa economica o ad assumerne altre tutti gli esborsi effettuati appartengono alla massa attiva. In tal modo, la Corte sostiene il principio che i beni che arrivano al fallito in corso di procedura vanno acquisiti a vantaggio dei creditori, al netto dei costi certi sostenuti per l’acquisto o la conservazione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

TCF: nuove linee guida 2025 per contribuenti assicurativi

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy